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Sui confini della reformatio in peius: la parola alle Sezioni Unite – Cass. Pen. 21603/2013

Cass. Pen., Sez. IV, Ord. 20 maggio 2013 (ud. 23 gennaio 2013), n. 21603
Presidente Marzano, Relatore Dovere, P. G. Stabile

Facciamo brevemente il punto su una delle prossime questioni su cui si pronuncerà la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (l’udienza è prevista per il prossimo 26 settembre).

Il 20 maggio scorso, con l’ordinanza numero 21603 (clicca qui per scaricarla) la quarta sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto in tema di reformatio in peius:
“Se viola il divieto di reformatio in peius ex art. 597 cod. proc. pen. il giudice di rinvio che, individuata la violazione più grave ex art. 81 cpv. cod. pen. in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte di cassazione, apporti per uno dei reati in continuazione un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore”.

Questi, in breve, i fatti: l’imputato, condannato dalla Corte di appello di Ancona per concussione e violenza sessuale continuate alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione si vedeva annullare dalla Cassazione – con sentenza di annullamento con rinvio emessa il 19/4/2011 dalla 3^ sezione – la decisione di appello, limitatamente alla individuazione della violenza sessuale, in luogo della concussione, quale reato più grave ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato, con rinvio al giudice di merito per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.
In sede di rinvio, la Corte di Appello di Perugia confermava la condanna e infliggeva la pena che risultava dalla seguente scansione: si determinava in anni cinque di reclusione la pena per il reato di concussione, individuato quel reato più grave; si riduceva la medesima ad anni tre e mesi quattro di reclusione per le attenuanti generiche, che si ritenevano prevalenti sull’aggravante del reato di concussione; si aumentava tale pena ad anni quattro e mesi sei di reclusione per effetto della continuazione con l’ulteriore reato di concussione pure ascritto all’imputato; si applicava un ulteriore aumento sino ad anni cinque di reclusione per la continuazione con tre reati di violenza sessuale (con aumento di mesi due di reclusione per ciascuno di essi). Su tale pena la Corte di Appello apportava la diminuzione conseguente all’esser stato celebrato il giudizio nelle forme del rito abbreviato e perveniva quindi alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione.
Proponeva ricorso per Cassazione l’imputato lamentando violazione di legge in relazione all’art. 597 c.p.p., comma 3 e art. 627 c.p.p., comma 3.
In particolare – sostiene il ricorrente – che, a seguito della pronuncia di annullamento, l’oggetto del giudizio della Corte di Appello era limitato alla sola individuazione del reato più grave, e quindi alla determinazione della pena per lo stesso e per il reato che erroneamente era stato assunto come più grave dalla decisione annullata e quindi divenuto satellite.
Il vincolo derivante dalla decisione di legittimità importa l’impossibilità per il giudice di rinvio di modificare l’entità della diminuzione della pena computata per effetto delle concesse attenuanti generiche (entità massima per la decisione annullata ma non per la Corte perugina), e di aumentare la pena per altra componente del trattamento sanzionatorio.
Si sarebbe, pertanto, in presenza di una vietata reformatio in peius, perchè la decisione della Corte di Appello di Ancona era stata impugnata dal solo imputato, ed una violazione dell’art. 627 c.p.p., per aver la sentenza impugnata travalicato il giudicato parziale già formatosi.
La Corte di Appello ha sì diminuito la pena prevista per il reato più grave (portandola da sei a cinque anni di reclusione), ma ha applicato una diminuzione per le attenuanti generiche di entità inferiore a quella disposta dalla Corte di Appello di Ancona ed ha previsto l’aumento per il reato satellite di maggiore entità rispetto a quello disposto con la precedente decisione.

Tale complessa questione – afferma la Corte – può essere enunciata nei termini che seguono: se, nel caso di impugnazione del solo imputato, nel giudizio di rinvio che concerna l’applicazione della disciplina del reato continuato, il divieto di “reformatio in peius” riguardi soltanto la pena inflitta – quale risultante delle diverse operazioni di calcolo, le quali possono essere condotte in modo da produrre addendi diversi da quelli fissati nel provvedimento oggetto di annullamento – ovvero abbia ad oggetto non soltanto il risultato finale ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena.
Diversi sono sul punto gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Occorre allora procedere con ordine prendendo le mosse da una precedente pronuncia a Sezioni Unite del 2005 (la numero 40910, clicca qui per scaricare le motivazioni) – relativa, per la verità, al giudizio di appello e non a quello di rinvio – con la quale si è statuito che “nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l’effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 c.p.p., comma 4), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado“.
I giudici della IV sezione richiamano più volte la citata pronuncia a Sezioni Unite osservando come l’art. 597 c.p.p. non si limiti a sancire, al comma 3, il divieto della “reformatio in peius”, ma introduca, al comma 4, una disposizione (“in ogni caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita”), la cui funzione è quella di rafforzare il divieto della reformatio in peius che, con il codice abrogato, veniva sostanzialmente eluso dalla giurisprudenza allorché lo considerava riferibile solo alla pena complessivamente inflitta, consentendo di lasciare privo di conseguenze il riconoscimento di attenuanti, l’esclusione di aggravanti o il proscioglimento da alcune delle imputazioni contestate come concorrenti.
Sebbene espresso con riferimento al giudizio di appello – prosegue la Corte – tale principio posto dalle S.U. governa anche il giudizio di rinvio, come unanimemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano: Cass. n. 865 del 29/1/1992, rv. 189586; Cass. n. 9861 del 29/10/1993, rv. 195434; Cass. n. 10651 del 9/12/1996, rv. 207335; Cass. n. 493 del 9/7/1998, rv. 212159; Cass. n. 26898 del 22/5/2001, rv. 219920; Cass. n. 23176 del 20/1/2004, rv. 228238; Cass. Sez. 1, n. 28862 del 18/06/2008, Giunta, Rv. 240461).

Tuttavia, in epoca più recente, questa conclusione sembra essere stata posta in discussione: mutuando argomenti che già le Sezioni Unite avevano scrutinato e respinto, si è affermato che il divieto di reformatio in peius “concerne il dispositivo e riguarda unicamente la pena complessiva e non i singoli elementi che la compongono o i calcoli effettuati per giungere alla sua determinazione, ivi compresi gli aumenti e le diminuzioni, per cui, in motivazione, il giudice può rideterminare la pena per il reato base nel massimo edittale in senso sfavorevole all’imputato, sempre che non irroghi una pena complessiva più grave di quella precedentemente comminata (Sez. 1, n. 13702 del 13/03/2007, Santapaola, Rv. 236433).
In altra pronuncia si è ribadito che il divieto della riforma peggiorativa per il giudizio in grado di appello afferisce soltanto al risultato finale dell’operazione di computo della pena, “non anche ai criteri di determinazione della medesima e ai relativi calcoli (di pena base o intermedi)”, perchè esso concerne la parte dispositiva della sentenza e non si estende alla motivazione nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti (Sez. 3, Sentenza n. 25606 del 24/03/2010, Capolino e altro, Rv. 247739).
O ancora si è affermato che il principio enunciato dalle Sezioni unite “può operare soltanto quando la pena base venga rimodulata con riferimento allo stesso reato, mentre non si attaglia al caso – … – in cui il giudice di appello, nell’applicare la continuazione, ridetermini la pena base con riferimento a un reato diverso da quello erroneamente individuato dal primo giudice, nell’esercizio del potere- dovere di correggere gli errori di diritto contenuti nella sentenza gravata”. Si è quindi concluso che “il divieto di “reformatio in peius” non opera nel caso in cui, nell’esercizio del potere-dovere di correggere gli errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata, il giudice d’appello, applicando la disciplina della continuazione, abbia rideterminato la pena base con riferimento ad un reato diverso da quello erroneamente individuato dal primo giudice come reato più grave, pervenendo comunque, per effetto del riconoscimento di una circostanza attenuante, alla riduzione della pena conclusivamente applicata” (Sez. 5, n. 12136 del 02/12/2011, Mannavola, Rv. 252699).
Si è ritenuto, da un canto, che dal divieto della “reformatio in peius” derivi il vincolo all’irrogazione di una pena complessivamente inferiore a quella già inflitta, ma non eguale vincolo per le singole componenti, sicchè la pena base pub essere individuata anche in misura maggiore alla pena irrogata per il reato più grave, poi venuto meno (Sez. 6, n. 31266 del 16/06/2009 – dep. 29/07/2009, Buscemi e altro, Rv. 244793). Altre pronunce sembrano militare in senso diverso, poichè asseriscono che il giudice, per la regola del divieto di “reformatio in peius”, non può irrogare una pena che, per specie e quantità) costituisce un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all’annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione; mentre non è vincolato nella determinazione della pena per il reato residuo, meno grave, alla quantità di pena è individuata quale aumento “ex” art. 81 cpv. cod. pen. (Sez. 6, n. 4162 del 07/11/2012, Ancona e altri, Rv. 254263; Sez. 1, n. 28862 del 18/06/2008, Giunta, Rv. 240461).

Ciò che emerge – concludono i giudici – è il sicuro delinearsi di un fronte giurisprudenziale in posizione oppositiva rispetto al principio posto dalle Sezioni unite con la decisione n. 40910/2005; principio che sembra fondare su premesse interpretative che non appaiono revocabili a seconda che l’intervento rescindente abbia inciso eliminando il reato più grave (come in ipotesi di assoluzione o di estinzione del reato etc.) ovvero uno dei reati satellite o una circostanza del reato; oppure abbia unicamente colpito le modalità applicative dell’istituto della continuazione (come nel caso che qui occupa).
Pertanto, ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen., si è valutato opportuno rimettere la questione alle Sezioni Unite.

  • Per scaricare l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite clicca qui

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