Omesso versamento IVA: possibile concorso tra reato e illecito amministrativo
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 12 settembre 2013 (ud. 28 marzo 2013), nn. 37424 e 37425
Presidente Lupo, Relatore Cortese
Come si è potuto apprendere dal servizio novità della Corte di Cassazione, sono state depositate il 12 settembre scorso due nuove sentenze “gemelle” delle Sezioni Unite Penali: la numero 37424 e la 37425 in tema di concorso tra illecito amministrativo e penale nel caso di omesso versamento IVA e omesso versamento di ritenute certificate.
In particolare, la prima delle due pronunce è relativa all’omesso versamento IVA ed ha affermato che il reato in questione (art. 10-ter del d.lgs n. 74 del 2000) – entrato in vigore il 4 luglio 2006 – è applicabile anche alle omissioni dei versamenti IVA relativi all’anno 2005, senza che ciò comporti violazione del principio di irretroattività della norma penale: nella seconda decisione – relativa all’omesso versamento di ritenuto certificate (art. 10-bis del d.lgs n. 74 del 2000) entrato in vigore il 1° gennaio 2005 – i giudici, a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che tale reato è applicabile anche alle omissioni dei versamenti delle ritenute alla fonte relative all’anno 2004, senza che ciò comporti violazione del principio di irretroattività della norma penale.
L’aspetto più interessante delle due pronunce riguarda, tuttavia, la presa di posizione da parte della Suprema Corte sul tipo di rapporto intercorrente tra violazione amministrativa e illecito penale.
Ad avviso dei giudici, tra i due illeciti di omesso versamento di Iva e ritenute (quello amministrativo e quello penale) vi sarebbe un rapporto che non è di specialità, bensì di progressione.
Le numerose divergenze tra gli istituti – affermano i giudici – inducono a ricostruire il rapporto fra i due illeciti in termini, non di specialità, ma piuttosto di “progressione”: la fattispecie penale – secondo l’indirizzo di politica criminale adottato in generale dal D.Lgs. 74 del 2000 (su cui v. in particolare Corte cost., sent. n. 49 del 2002) – costituisce in sostanza una violazione molto più grave di quella amministrativa e, pur contenendo necessariamente quest’ultima (senza almeno una violazione del termine mensile non si possono evidentemente determinare i presupposti del reato), la arricchisce di elementi essenziali (certificazione, soglia, termine allungato) che non sono complessivamente riconducibili al paradigma della specialità (che, ove operante, comporterebbe ovviamente l’applicazione del solo illecito penale), in quanto recano decisivi segmenti comportamentali (in riferimento al rilascio della certificazione – che erroneamente la sentenza Germani colloca nell’anno di effettuazione delle ritenute – e al protrarsi della condotta omissiva), che si collocano temporalmente in un momento successivo al compimento dell’illecito amministrativo.
Pertanto, non è invocabile la norma che rende applicabile la sola disposizione speciale e, verificatosi il superamento della soglia di punibilità potranno applicarsi entrambe le sanzioni.
Scarica di seguito le due pronunce: