Accesso abusivo all’account Skype della moglie e produzione in giudizio delle conversazioni
Tribunale di Milano, Giudice per le indagini preliminari Enrico Manzi
Ordinanza del 17 aprile 2013
Pubblichiamo un’interessante ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, Dott. Enrico Manzi, riguardante l’accesso abusivo ad un account skype altrui e la conseguente produzione delle relative conversazioni.
In particolare, nel caso in esame l’indagato aveva depositato nel processo civile riguardante la sua separazione coniugale la schermata di una conversazione avvenuta tra la moglie ed un terzo soggetto.
Essendo la chat una forma di corrispondenza telematica penalmente tutelata e, dal momento che per entrare nell’account skype di un’altra persona è necessario l’utilizzo di una password personale – osserva il giudice – è presumibile che l’indagato sia abusivamente entrato nell’account della moglie e, pertanto, il comportamento non può non integrare il reato di cui all’art. 615 ter c. p.; si richiama, in particolare, un precedente del 2008 secondo il quale “integra il delitto di introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico l’accesso ad un sistema che sia protetto da un dispositivo costituito anche soltanto da una parola chiave (cosiddetta “password”)” (Cass. Pen., Sez. II, 36721/2008).
Per ciò che riguarda, invece, la successiva divulgazione delle conversazioni il giudice ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 616 c. p. (“Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza”) in quanto, non solo tale norma è stata ormai pacificamente estesa anche alla corrispondenza per via telematica, ma non sussiste alcuna “giusta causa” per la rivelazione di tale corrispondenza: la tutela dei propri diritti in ambito processuale non consente, infatti, l’adozione di un mezzo delittuoso così sproporzionato rispetto al fine da perseguire.
Inoltre – continua il giudice nell’ordinanza – depositando del processo civile le conversazioni della moglie l’imputato ha gravemente violato il diritto alla riservatezza dell’interlocutore della moglie, estraneo alla causa, la cui vita personale è stata esposta a tutti le persone che hanno avuto accesso ai fascicoli. Tutto ciò tenuto conto del fatto che l’imputato aveva ugualmente modo di dimostrare la relazione della moglie con altri mezzi ugualmente idonei senza arrogarsi il diritto di captare la corrispondenza altrui.
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