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Giudice d’appello e obbligo di motivazione rafforzata – Cass. Pen. 37314/2013

Cassazione Penale, Sez. V, 11 settembre 2013 (ud. 29 maggio 2013), n. 37314
Presidente Ferrua, Relatore Lignola, P. G. Cesqui (concl. conf.)

Depositata l’11 settembre scorso la pronuncia numero 37314 della quinta sezione penale della Suprema Corte relativa al cd. obbligo di motivazione rafforzata gravante sul giudice di appello nel caso in cui pervenga ad una decisione di condanna in riforma di una precedente di assoluzione (clicca qui per accedere ad un recente contributo sullo stesso argomento).

Prima di entrare nel merito della questione i giudici prendono le mosse dalla precisazione del significato da attribuire alla locuzione “oltre ogni ragionevole dubbio“, istituto dal quale deriverebbe l’obbligo di motivazione “rafforzata”: tale nozione – affermano i giudici – è già stata chiarita dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (per tutte, cfr. Cass. pen., Sez. un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, rv. 222139) e successivamente recepita nel testo novellato dell’art. 533 c.p.p., quale parametro cui conformare la valutazione inerente all’affermazione di responsabilità dell’imputato: al di là dell’icastica espressione mutuata dal diritto anglosassone – osserva la Corte – ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Si è, in proposito esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacchè, in precedenza, il “ragionevole dubbio” sulla colpevolezza dell’imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2, sicchè non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario, secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell’imputato (Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, Serino, Rv. 233785; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione, Rv.

Ciò posto sulla nozione di “oltre ragionevole dubbio” – passando ai motivi di ricorso (poi giudicato non fondato) – la Corte ribadisce come, secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non possa essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma debba fondarsi su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione di conflitto valutativo delle prove.
Ciò poiché il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza, bensì la semplice non certezza – e, dunque, anche il dubbio ragionevole – della colpevolezza.

Nella stessa pronuncia viene trattata anche una questione di diritto penale sostanziale relativa alla nozione di fede pubblica, costituente il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice di cui all’art. 476 c.p. relativa al caso di specie: questa viene ad essere lesa anche nell’ipotesi in cui, indipendentemente dal contenuto dell’atto pubblico, non via sia corrispondenza tra l’effettivo iter di formazione del medesimo atto e quello che appare dal suo aspetto grafico, dandosi luogo anche in tale ipotesi alla falsa rappresentazione di una realtà giuridicamente rilevante. La coscienza e la volontà di operare un tale intervento non può, dunque, non equivalere a quella di realizzare una diretta, effettiva e riconoscibile lesione proprio del bene giuridico protetto dalla norma, a nulla rilevando che, per mero errore di diritto circa la effettiva portata della norma medesima, di detta lesione il soggetto possa non avere piena consapevolezza.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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