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Vietate allo stadio le magliette inneggianti al fascismo – Cass. Pen. 39860/2013

Cassazione Penale, Sez. VI, 25 settembre 2013 (ud. 4 giugno 2013), n. 39860
Presidente Bardovagni, Relatore La Posta, P. G. Scardaccione

Depositata il 25 settembre 2013 la pronuncia numero 39860 della sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione.

L’imputato – tifoso di hockey di Bolzano – condannato in primo grado e in appello per aver fatto uso di una maglietta raffigurante Mussolini con scritte dell’ideologia fascista, proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che la norma di riferimento (art. 3 legge 654 del 1975), a seguito della modifica del 2006, non sanziona più la semplice diffusione di idee fondate sull’odio razziale o etnico, bensì la diffusione.
Pertanto – secondo quando sostenuto dal ricorrente – avendo il legislatore introdotto il dolo specifico, non sarebbe più penalmente rilevante il semplice incitamento a compiere atti di discriminazione per motivi razziali o etnici: in altri termini, indossare una maglietta richiamante simbologia del partito fascista, non rientrando nella nozione di “propaganda”, non può essere considerata una condotta penalmente rilevante.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso non fondato.
Come, infatti, già affermato dalla III sezione nel 2006, il reato di cui all’art. 2, comma secondo, D.L. 26 aprile 1993 n. 122, conv. con modif. in legge 25 giugno 1993 n. 205 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa) sussiste per il solo fatto che taluno acceda ai luoghi di svolgimento di manifestazioni agonistiche recando con sè emblemi o simboli di associazioni o gruppi razzisti e simili, nulla rilevando che a tali gruppi o associazioni egli non sia iscritto.
Il rinvio richiamato all’art. 3 della legge 654 del 1975 cui si fa cenno nel ricorso – prosegue la Corte – è funzionale soltanto ad individuare le organizzazioni, associazioni o movimenti i cui simboli non possono accedere ai luoghi in cui si svolgono attività agonistiche; nè del resto, la fattispecie richiede il dolo specifico, non essendo necessaria l’intenzione di discriminare o offendere l’altrui dignità.
Pertanto – si legge in sentenza – correttamente e con discorso giustificativo compiuto ed immune da vizi denunciati, la corte territoriale ha ritenuto la configurabilità della contravvenzione contestata, tenuto conto del luogo di consumazione del fatto e dell’occasione in cui è stata posta in essere la condotta.
Ad avviso dei giudici, l’essersi presentato esibendo la maglietta con scritte e simboli inneggianti al regime fascista e ai valori dell’ideologia fascista integra la condotta di uso di simboli propri delle organizzazioni nazionaliste ed i comportamenti vietati dalla legge n. 205 del 1993.

Questo il testo della disposizione richiamata:

Art. 2 D.L. 26 aprile 1993 n. 122 (conv. con modif. in legge 25 giugno 1993 n. 205)
Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 258.
È vietato l’accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno .

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Redazione Giurisprudenza Penale

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