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Le Sezioni Unite sul rapporto tra azione civile e penale – Cass. Pen. 40109/2013

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 27 settembre 2013 (ud. 18 luglio 2013), n. 40109
Presidente Santacroce, Relatore Conti, P. G. Destro

Depositata il 27 settembre la pronuncia numero 40109 delle Sezioni Unite relativa al rapporto tra azione civile e penale e, in particolare, sull’operatività dell’art. 622 c.p.p. (annullamento della sentenza ai soli effetti civili).

Questo il principio di diritto affermato: “In ogni caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia), senza motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, a seguito di ricorso per cassazione proposto dall’imputato, ritenuto fondato dalla corte di cassazione, deve essere disposto l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 c.p.p.”.

Questi i fatti che hanno portato al pronunciamento delle Sezioni Unite: il Tribunale di Palermo aveva dichiarato l’imputato colpevole dei reati di cui all’art. 635 c.p. e art. 582 c.p. condannandolo  alla pena di Euro 3.500 di multa nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidare in separata sede. A seguito di impugnazione dell’imputato, la Corte di appello di Palermo, in data 4 aprile 2012, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai predetti reati perchè estinti per prescrizione, con condanna del medesimo alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, senza esplicita statuizione di conferma della condanna al risarcimento dei danni.
Proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo la violazione dell’art. 578 c.p.p., e art. 125 c.p.p., comma 3, impugnando la sentenza della Corte di appello “nei capi e nei punti in cui è stata affermata, sia pure a fini risarcitori, la responsabilità dell’imputato per i fatti di reato contestati”.
Osserva che la Corte di appello aveva applicato la regola di cui all’art. 129 c.p.p., circa la immediata declaratoria di una causa di estinzione del reato, senza prendere in esame le specifiche deduzioni versate nell’atto di appello con le quali si offrivano plurime indicazioni con riguardo alla inattendibilità delle fonti testimoniali; il tutto non considerando che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, l’art. 578 c.p.p., impone un positivo e pieno accertamento della responsabilità dell’imputato, mentre la Corte di appello si era limitata a confermare le statuizioni civili meramente affermando che non era delineabile una evidente estraneità dell’appellante ai fatti di reato contestatigli nè una insussistenza dei medesimi, senza ulteriori approfondimenti.

La Quinta Sezione penale, assegnataria del ricorso, in data 30 aprile 2013, l’ha rimesso alle Sezioni Unite a norma dell’art. 618 c.p.p..
L’ordinanza pone in luce, con riferimento all’individuazione del giudice cui rimettere gli atti in caso di annullamento con rinvio di una sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, in accoglimento del ricorso dell’imputato che abbia dedotto la mancata motivazione in punto di conferma delle statuizioni civili, l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità:

  • Secondo un primo orientamento, quando il giudice di appello abbia rilevato la sopravvenuta prescrizione del reato senza motivare in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato in relazione alle confermate statuizioni civili, la Corte di cassazione dovrebbe annullare la sentenza con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non a quello civile competente per valore in grado di appello, come stabilito dall’art. 622 c.p.p., presupponendo infatti tale disposizione o il già definitivo accertamento della responsabilità penale o l’accoglimento dell’impugnazione proposta dalla sola parte civile avverso sentenza di proscioglimento.
  • Secondo un secondo orientamento, in presenza di una declaratoria di estinzione del reato, all’annullamento della decisione sulle statuizioni civili da parte della Corte di cassazione, per ritenuti vizi di motivazione, dovrebbe seguire in ogni caso il rinvio al giudice civile.

Tale ultimo indirizzo – si osserva nell’ordinanza – riguarda tanto l’ipotesi in cui il termine di prescrizione sia maturato in epoca antecedente alla sentenza d’appello, quanto quella in cui la causa estintiva si sia perfezionata in data successiva alla medesima pronunzia. In entrambi i casi il giudice di legittimità, in presenza di un vizio di motivazione sulla responsabilità civile, sarebbe tenuto a rinviare per la pronuncia su tale capo al giudice civile, la cui cognizione comprenderebbe sia Vari che il quantum della domanda della parte civile.

La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite, può così essere riassunta: “se, nel caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, senza motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, a seguito di ricorso per cassazione proposto dall’imputato, ritenuto fondato, debba essere disposto l’annullamento della sentenza con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 c.p.p.”.
Quanto alla  risoluzione della questione – afferma la Corte – occorre partire dalla considerazione che, secondo la costante giurisprudenza, in presenza di una causa di estinzione del reato, anche se il giudice di merito non compie alcuna valutazione sulla esistenza di cause di proscioglimento nel merito, la sentenza non può essere annullata con rinvio (agli effetti penali), perchè lo vieta l’art. 129 c.p.p. c.1 (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino; Sez. U, n. 1827 del 03/02/1995, Proietti; Sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti; Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, Dalla Serra).
In ogni caso, questa ipotesi non ricorre nel caso in esame, perchè la Corte di appello – dopo avere rilevato che i reati contestati erano prescritti – ha escluso, motivatamente, che potesse delinearsi “una evidente estraneità dell’appellante al fatto-reato contestatogli o una insussistenza del medesimo”; con ciò rispettando formalmente quanto previsto dall’art. 129 c.p.p., comma 2; d’altro canto l’imputato non si duole della statuizione sui capi penali (declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione), limitandosi a censurare la sentenza di appello limitatamente all’omesso esame di motivi di impugnazione che avrebbero in tesi dovuto condurre alla esclusione della responsabilità civile.
Ciò posto, la sentenza Sez. Un., Tettamanti, seguita da costante giurisprudenza (tra le ultime, Sez. 3, n. 6261 del 12/01/2010, Campolongo, Rv. 246187; Sez. 6, n. 4855 del 07/01/2010, Damiani, Rv. 246138; Sez. 6, n. 3284 del 25/11/2009, dep. 2010, Mosca, Rv. 245876), afferma tuttavia che, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice della impugnazione, nel decidere su questa agli effetti della responsabilità civile a norma dell’art. 578 c.p.p., ne deve conseguentemente trarre le relative conclusioni con riguardo al capo relativo alla responsabilità penale. Tuttavia questa giurisprudenza non si estende ad affermare che sia inficiata la declaratoria di estinzione del reato per il fatto che il giudice di appello abbia omesso di considerare approfonditamente il profilo relativo alla responsabilità civile.

Non pare avere fondamento – conclude la Corte – l’affermazione ricorrente nelle pronunce che sostengono la tesi secondo cui nella fattispecie qui considerata dovrebbe essere disposto l’annullamento con rinvio davanti al giudice penale per la ragione che l’art. 622 c.p.p., presuppone un definitivo accertamento della responsabilità penale: invero tale disposizione si limita nel suo incipit a contenere l’inciso “Fermi gli effetti penali della sentenza”, senza che ciò implichi un riferimento a un “accertamento” della responsabilità penale. E tra gli “effetti penali della sentenza” rientrano certamente quelli scaturenti da una declaratoria di estinzione del reato.
Nel caso in esame, inoltre, il ricorso investiva solo il capo relativo all’affermazione della responsabilità civile, restando così preclusa, in virtù del principio devolutivo, ogni incidenza sul capo penale, su cui è stata espressa una decisione irrevocabile; ma pure quando l’imputato nel suo ricorso ritenga di investire formalmente, di riflesso, anche il capo penale, le conseguenze non sarebbero diverse, posto che il ricorso, su questo aspetto, dovrebbe essere ritenuto inammissibile, in virtù del principio, in particolare affermato, come visto, dalla sentenza Tettamanti, secondo cui in presenza dell’accertamento di una causa di estinzione del reato non sono deducibili in sede di legittimità vizi di motivazione che investano il merito della responsabilità penale.

Va conseguentemente enunciato il seguente principio di diritto:

“In ogni caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia), senza motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, a seguito di ricorso per cassazione proposto dall’imputato, ritenuto fondato dalla corte di cassazione, deve essere disposto l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 c.p.p.”.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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