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Furto in supermercato: il mero occultamento della merce non integra l’uso di un mezzo fraudolento

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 30 settembre 2013 (ud. 18 luglio 2013), n. 40354
Presidente Santacroce, Relatore Blaiotta

Depositata il 30 settembre scorso la pronuncia numero 40354 delle Sezioni Unite relativa alla possibilità di configurare l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento nel furto realizzato mediante occultamento, all’interno di una borsa, della refurtiva prelevata dallo scaffale di un supermercato.
Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno risposto in maniera negativa: ricorre l’ipotesi del furto semplice nel caso in cui l’agente occulti sulla sua persona, ovvero in una borsa, la merce prelevata dagli scaffali di un esercizio commerciale nel quale si pratichi la vendita self service e superi la cassa senza pagare, escludendo la sussistenza dell’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento.

Perchè si era giunti alle Sezioni Unite?
Il 23 marzo scorso, con l’ordinanza numero 13071 (clicca qui per scaricarla) la quarta sezione penale aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto in tema di furto in supermercato e aggravante del mezzo fraudolento:

“Se, in tema di furto, l’occultamento della merce prelevata dallo scaffale di un supermercato all’interno di una borsa o sulla persona dell’agente integri o meno la circostanza aggravante dell’essersi avvalso di un mezzo fraudolento prevista dall’art. 625, comma primo, n. 2) cod. pen.”

La questione aveva pertanto ad oggetto la possibilità di configurare l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento nel furto realizzato mediante occultamento, all’interno di una borsa, della refurtiva prelevata dallo scaffale di un supermercato.
In linea generale – osservava la Corte nell’ordinanza di rimessione alle SSUU – secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, l’espressione “mezzo fraudolento”, contenuta nell’art. 625 c.p., n. 2, è usata con riguardo a ogni attività fraudolenta o insidiosa, che soverchi o sorprenda la contraria volontà del detentore della cosa.
In esso rientra – quindi – ogni operazione straordinaria, improntata ad astuzia o scaltrezza, diretta a eludere le cautele e a rendere vani gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa delle proprie cose (Cass., Sez. 2, n. 7840/1990, Rv. 187873; Cass., Sez. 2, n. 1982/1981, Rv. 152483; Cass., Sez. 2, n. 6032/1979, Rv. 142393; Cass., Sez. 2, n. 5647/1976, Rv. 133420; Cass., Sez. 2, n. 2359/1973, Rv. 126474).
Da questo punto si vista, si è sostenuto che l’aggravante del “mezzo fraudolento” deve necessariamente rappresentare un elemento “in più rispetto all’attività necessaria per operare la sottrazione e l’impossessamento. L’aggravante in esame è pertanto inapplicabile nel caso in cui l’azione furtiva sia andata a buon fine, non già per un’operazione straordinaria dell’agente improntata ad astuzia o scaltrezza, ma per la negligenza della persona offesa (Cass., Sez. 2, n. 1982/1981, Rv. 152484).
In tale prospettiva, si colloca la prima scelta interpretativa che, anche in termini storico-cronologici, la giurisprudenza di legittimità ha operato con riguardo al ricorso della circostanza aggravante in parola in relazione al reato di furto commesso all’interno delle strutture commerciali di ampie dimensioni, come i grandi magazzini o i supermercati, in cui è generalmente praticato il sistema dell’immediato contatto del consumatore con la merce esposte al pubblico ai fini della vendita (c.d. self-service).
Il secondo indirizzo interpretativo venutosi consolidando nella giurisprudenza di legittimità, prende le mosse dalle prime pronunce che, in termini critici, invitano il giudice del merito al compimento di un accertamento in concreto della fattispecie condotta al suo esame; in particolare, si è sostenuto che nel caso di furto di merci esposte sugli appositi banchi nei supermercati ove è praticata la vendita col sistema del self-service, l’aggravante eventualmente configurabile è quella del mezzo fraudolento, il quale può essere ravvisato (in base ad un accertamento compiuto dal giudice in concreto) nell’accorgimento malizioso adottato dall’agente per sorprendere e soverchiare la contraria volontà del soggetto passivo; nel modo di occultamento della merce all’uscita dal reparto o nelle dichiarazioni menzognere rese al personale addetto al controllo ed alla cassa per evitare il pagamento della merce stessa (Cass., Sez. 1, n. 1118/1966, Rv. 102966).

Il 18 luglio 2013 dal servizio novità della Corte di Cassazione si era potuto apprendere che al quesito era stata fornita risposta “negativa”; il 30 settembre sono state depositate le motivazioni.

Questo, in conclusione, il principio di diritto affermato: “l’aggravante dell’uso di un mezzo fraudolento prevista dall’art. 625, comma primo, n. 2) cod. pen. delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’iter criminoso, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia e scaltrezza; volta a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le difese che questi ha apprestato. Tale insidiosa e rimarcata efficienza offensiva non si configura nel mero occultamento sulla persona o nella borsa della merce esposta in un esercizio di vendita a self service trattandosi di un banale e ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a difesa del bene“.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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