Prostituzione minorile: alle Sezioni Unite la promessa di denaro per rapporti con il solo soggetto agente
Come si è potuto apprendere dal servizio novità della Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 32067 del 2013 la terza sezione penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:
«Se la condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona minore di età ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma 1 o di cui al comma 2 dell’art. 600 bis cod. pen.»
Riepiloghiamo brevemente i fatti.
Ricordiamo, anzitutto, che la attuale versione dell’art. 600 bis c.p. – sotto la rubrica “prostituzione minorile” – è frutto delle modifiche apportate alla disposizione dall’articolo 4 c. 1 lett. g) della Legge 1/10/2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale di Lanzarote del 25 ottobre 2007) entrata in vigore il 23 ottobre 2012.
La citata riforma, pur senza intervenire sull’assetto essenziale della disposizione, sembra chiarire la differenza essenziale esistente tra la più grave ipotesi del comma 1 e quella del comma seguente.
Il primo comma punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Il secondo comma della disposizione prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Sebbene anche il testo in vigore prima della modifica del 2012 – si legge nell’ordinanza – prevedesse un netto divario di pena fra il comma 1 e i commi successivi, è l’intera nuova formulazione dell’art. 600-bis cod. pen., che evidenzia la distanza fattuale e logica fra le ipotesi contemplate nei due commi: il primo destinato a punire coloro che avviano i minori all’attività di prostituzione, li trattengono in tale attività e ne traggono vantaggio, il secondo destinato a coloro che compiono coi minori atti sessuali a pagamento, indipendentemente dal fatto che costoro siano già avvezzi ad attività di prostituzione (è evidente che l’arco di pena previsto consente di graduare la sanzione anche tenendo conto di questa circostanza).
Chiarito come sia il diverso grado di gravità delle condotte previste dai comma 1 e 2 a giustificare la differenza rilevantissima della pena prevista, i giudici sottolineano la necessità una lettura attenta dei termini “prostituzione” e “induzione” che sia rispettosa della “ratio legis” e delle specifiche esigenze di tutela delle persone minori che vengono avvicinate dall’autore del reato e convinte ad avere con lui rapporti sessuali dietro corrispettivo.
Non può, infatti, non evidenziarsi come il concetto stesso di “prostituzione” riferito alle persone maggiori di età si colleghi alla messa a disposizione del proprio corpo in cambio di denaro o utilità nei confronti di un numero ampio, se non proprio indeterminato di persone, così che appare restare esclusa dalla sfera dell’illecito penale l’ipotesi che quella condotta avvenga in favore di un’unica persona, che ricambia mediante la dazione di denaro, regalie o altra utilità, sempre che non si sia in presenza di condotta provocata, favorita e/o sfruttata da terzi.
Vi è da chiedersi – in primo luogo – se tale prospettiva possa trovare applicazione anche nell’ipotesi che la persona che mette a disposizione il proprio corpo sia minore di età. In secondo luogo, occorre interrogarsi sulla eventualità che le specifiche esigenze di tutela della crescita psico-fisica del minore possano giustificare un approccio ai fatti e alle disposizioni di legge altrettanto specifico e possa condurre a ritenere che il concetto giuridico di prostituzione nega integrato anche nell’ipotesi che la relazione sessuale compensata da denaro o utilità sia limitata ad un unico adulto in assenza di intermediari, lenoni o sfruttatori.
In conclusione, ecco le questioni su cui la terza sezione ha chiesto l’intervento delle sezioni unite:
- se il concetto di induzione alla prostituzione minorile sia integrato dalla sola condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità posta in essere nei confronti di persona minore di età convinta così a compiere una o più volte atte sessuali esclusivamente col soggetto agente;
- se il soggetto attivo del reato previsto dall’art. 606 c.p., comma 1 possa essere anche colui che si limita a compiere gli atti sessuali col minore.
L’udienza davanti alle Sezioni Unite è prevista per il prossimo 19 dicembre. Prevediamo di aggiornare il portale con l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite non appena verrà resa nota.
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