ARTICOLIDIRITTO PENALE

Berlusconi e interdizione dai pubblici uffici: le motivazioni della Corte di Appello

Corte di Appello di Milano, 29 ottobre 2013 (ud. 19 ottobre 2013)
Presidente Soprano, Relatore Mandrioli

Pubblichiamo, per l’interesse mediatico della vicenda, le motivazioni della sentenza della Corte di Appello di Milano che, in sede di rinvio, ha determinato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici in seguito alla sentenza di parziale annullamento con rinvio della Suprema Corte di Cassazione.

Nota la vicenda: la Corte d’Appello di Milano in data 8/5/2013, confermando la sentenza del Tribunale di Milano del 26/10/2012, ha condannato Silvio Berlusconi alla pena principale di 4 anni di reclusione (condonata nella misura di tre anni) e alle seguenti pene accessorie: interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e incapacità di contrattare con la P.A., per la durata di anni 3; interdizione dalle funzioni d rappresentanza e assistenza in materia tributaria per la durata di anni 4; interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria; interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

La Corte d’Appello di Milano era perciò chiamata a decidere, su rinvio dalla Corte di Cassazione che aveva disposto che altra sezione della Corte milanese rideterminasse la suddetta pena accessoria nei limiti fissati dall’art. 12, ai sensi dell’art. 133 c.p..

Nelle dieci pagine di motivazione i giudici dedicano spazio anche alla recente legge Severino osservando come “la pendenza del ricorso proposto da Berlusconi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, riguardante l’ipotizzata retroattività della Legge Severino, non incida in alcun modo sull’applicabilità, nel caso di specie, della disciplina prevista dall’art. 12 L. 74/2000.

“In questa sede – prosegue la Corte – non si verte sull’applicazione o meno della disciplina della cd. legge Severino che, peraltro ha un ambito di applicazione distinto, ben diverso e certamente non sovrapponibile con quello, oggetto del presente giudizio di rinvio, afferente l’applicazione della pena accessoria di cui all’art. 12 del D. L.vo n° 74/2000”.

Ad avviso dei giudici del collegio la legge Severino stabilisce “che coloro che hanno subito determinate condanne penali non possono candidarsi nelle liste elettorali in occasione delle elezioni della Camera e del Senato, nelle elezioni del Parlamento Europeo, nelle elezioni regionali, e non possono assumere le cariche di governo; la legge disciplina l’ipotesi in cui la sentenza di condanna intervenga a carico di taluno nel corso del suo mandato elettorale”.

“Tutto ciò rende evidente che la condanna penale è presa in considerazione come presupposto per l’incandidabilità” per questo “la normativa in questione non riguarda le pene accessorie”.

Per accedere alle motivazioni sulla determinazione della pena accessoria clicca qui (link al sito Repubblica.it)

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *