Falsa consulenza: le Sezioni Unite sul trattamento previsto per il consulente del pm e per il perito di parte
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 23 ottobre 2013 (ud. 27 giugno 2013), Ordinanza n. 43384
Presidente Santacroce, Relatore Rotundo
Si apprende dal servizio novità della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza numero 43384 del 23 ottobre 2013, le Sezioni Unite Penali hanno ritenuto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 322, comma secondo, cod. pen. in riferimento all’art. 3 Cost. sotto il duplice profilo della disparità di trattamento di situazioni analoghe e di irragionevolezza, nella parte in cui per l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero per il compimento di una falsa consulenza prevede una pena superiore a quella di cui all’art. 377, comma primo, in relazione all’art. 373 cod. pen.
La questione oggetto della presente ordinanza riguarda la condotta di alcuni soggetti che consegnavano ad un consulente del pm una somma di denaro (da lui simulatamente accettata) allo scopo di fargli predisporre una falsa consulenza (la vicenda riguardava un incidente aereo avvenuto nel 2003 a Milano Linate).
L’offerta di denaro o di altra utilità al consulente del pubblico ministero per il compimento di una falsa consulenza, infatti, risulta punita più gravemente dell’analoga condotta diretta a un perito.
Nella prima ipotesi, per il combinato disposto degli artt. 319 e 322 cod. pen. (nella formulazione vigente pro tempore, prima della riforma recata dalla legge n. 190 dei 2012), sarebbe irrogabile la reclusione da un anno e quattro mesi a tre anni e quattro mesi; nella seconda, invece, per il combinato disposto degli artt. 372, 373 e 377 cod. pen., la reclusione da otto mesi a tre anni”.
Si tenga conto anche del fatto che, mentre la medesima offerta corruttiva attuata nei confronti del consulente tecnico dei pubblico ministero per il compimento di una falsa consulenza nell’ambito di un processo penale risulta punita più severamente rispetto a quella del tutto analoga realizzata nel confronti del consulente tecnico del giudice civile. Anche in questo caso, infatti, la prima condotta sarebbe inquadrabile nella istigazione alla corruzione e la seconda nell’intralcio alla giustizia con le inspiegabili disparità in fatto di pena sopra indicate”.
In conclusione, ad avviso dei giudici della Suprema Corte a Sezioni Unite è rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 322, comma secondo, cod. pen., in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui per l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero per il compimento di una falsa consulenza prevede una pena superiore a quella di cui all’art. 377, comma primo, cod. pen., in relazione all’art. 373 cod. pen.
- [wpdm_package id=54]