ARTICOLIDelitti contro il patrimonioDIRITTO PENALEParte speciale

Rapina: il basista risponde anche del reato di porto abusivo di armi – Cass Pen 49389/2013

Cassazione Penale, Sezione II, 20 dicembre 2012 (ud. 4 dicembre 2012), n. 49389
Presidente Esposito, Relatore Iasillo

Con la sentenza numero 49389 del dicembre 2012, la seconda sezione della Suprema Corte si è pronunciata in merito alla responsabilità per il basista di una rapina per il diverso reato di porto abusivo delle armi utilizzate dal resto della banda.
In particolare, la Cassazione ha affermato che, nell’ipotesi di consumazione di una rapina a mano armata, tutti i compartecipi, e cioè sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza (cosiddetti basisti), rispondono anche del reato di porto illegale di armi, atteso che l’ideazione dell’impresa criminosa comprende anche il momento rappresentativo dell’impiego delle armi e, quindi, del porto abusivo delle stesse per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato.

Questi, in breve, i fatti: i 4 imputati – tra cui i 3 autori materiali della rapina e il basista – erano stati ritenuti responsabili, sia in primo grado che in appello, del reato di tentata rapina pluriaggravata in concorso e dello strumentale reato di porto illegale delle pistole usate per la commissione della tentata rapina.
Per ciò che qui interessa, ricorreva per Cassazione l’imputato che aveva avuto il ruolo di basista deducendo la carenza di motivazione in merito alla sua ritenuta responsabilità in ordine alla illecita detenzione delle armi da fuoco; armi che, non avendo egli partecipato materialmente alla rapina, non sono mai state da lui usate e nella sua disponibilità. In altri termini, il basista avrebbe sì dovuto rispondere di rapina ma non anche del diverso reato di porto abusivo di armi, non avendo egli tenuto la condotta che l’art. 699 c.p. richiede.
Si tenga presente che l’art. 699 c. 1 c.p.recita : “Chiunque, senza licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’ arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’ arresto fino a diciotto mesi“.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricordo non fondato.
Ad avviso dei giudici, infatti, sebbene le armi fossero in possesso dei soli esecutori materiali della rapina – e quindi non anche del basista – tuttavia, tutti gli imputati avevano partecipato alla programmazione della rapina, ognuno assumeva il suo ruolo e tutti erano consapevoli del programmato uso delle armi da parte degli autori materiali della rapina.
Bene avrebbe fatto, in sostanza, il Giudice di merito a concludere per la penale responsabilità – ex art. 110 del cod. pen. – per il reato di porto abusivo di armi per tutti i concorrenti nel reato di rapina: conclusione che si mostra in linea con la  consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che ha più volte affermato il principio che nell’ipotesi di consumazione di una rapina a mano armata, tutti i compartecipi, e cioè sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza, rispondono anche del reato di porto illegale di armi.
L’ideazione dell’impresa criminosa – prosegue la Corte – comprende anche il momento rappresentativo dell’impiego delle armi (e quindi del porto abusivo delle stesse) per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato; inoltre, il concorso di persone nel porto o nella detenzione di una arma non può essere escluso dalla semplice appartenenza dell’arma a uno solo dei concorrenti, se con questo gli altri abbiano programmato dei reati prevedendo la necessità della utilizzazione dell’arma e abbiano poi realizzato questi reati accompagnandosi nel luogo in cui essi dovevano essere consumati.

Due sarebbero, pertanto, le strade percorribili per configurare la responsabilità del basista:

  • quella del concorso ordinario ex art. 110 c.p. per cui il basista sarebbe considerato concorrente del reato a tutti gli effetti essendo l’utilizzo delle armi stato previsto ed accettato da tutti i compartecipi;
  • oppure quella del concorso “anomalo” ex art. 116 c.p. per la quale il basista – sulla falsariga di quanto avviene per il “palo” nei confronti del più grave reato non voluto – sarebbe chiamato a rispondere del diverso reato solo nel caso il qui quest’ultimo possa essere considerato uno sviluppo “logicamente prevedibile” del primo.

Tra queste due alternative, la Suprema Corte opta per la prima.
Afferma, infatti, la Corte che ricorre un’ipotesi di concorso ordinario a norma dell’art. 110 cod. pen. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell’aggressione consumata con uso di tali armi in relazione all’effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell’incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi, quantunque concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, la quale rientri comunque nel novero di quelle già astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come suscettibili di dar luogo alla produzione dell’evento dannoso.
L’uso delle armi, cioè, sarebbe un evento già programmato ed accettato da tutti, e non uno sviluppo logicamente prevedibile.

In conclusione, pur non avendo il basista partecipato materialmente alla rapina – non avendo, cioè, mai tenuto la condotta sanzionata dall’art. 699 c.p. – egli risponderà ugualmente anche del reato di porto abusivo delle armi, atteso che l’ideazione dell’impresa criminosa – cui ha partecipato anche il basista – comprende anche il momento rappresentativo dell’impiego delle armi.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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