ARTICOLIDIRITTO PENALELegilsazione speciale

Bancarotta semplice: in merito alle cd. spese personali eccessive – Cass. Pen. 44248/2013

Cassazione Penale, Sez. V, 30 ottobre 2013 (ud. 17 luglio 2013), n. 44248
Presidente Bruno, Relatore Vessichelli

Depositata il 30 ottobre scorso la pronuncia numero 44248 della quinta sezione penale di tema di bancarotta semplice e, in particolare, in merito alla nozione di “spese personali eccessive” richiamata dall’art. 217 l. fall. n. 1.

Tale disposizione, nel disciplinare la bancarotta “semplice” recita: “è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente, ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica”.

Ad avviso dei giudici della quinta sezione, la fattispecie criminosa di cui all’art. 217, comma primo, n. 1, della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) disciplinando e punendo le spese personali eccessive dell’imprenditore dichiarato fallito, è tipicamente riferibile all’imprenditore individuale e non anche all’amministratore societario.

Questi, invero, non può essere ritenuto legittimato a spese personali, neppure se non eccessive, mentre può essere chiamato a rispondere di operazioni manifestamente imprudenti o delle altre ipotesi di cui al citato art. 217, nn. 4 e 5, che, in tali limiti, deve intendersi richiamata dall’art. 224 della medesima normativa con riferimento all’amministratore di società dichiarata fallita.

Precisa la Corte che devono considerarsi spese “eccessive”, quelle spese personali o per la famiglia che, pur essendo razionali e più o meno connesse alla vita dell’azienda, risultano sproporzionate rispetto alla capacità economica dell’imprenditore.

Redazione Giurisprudenza Penale

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