ARTICOLIDIRITTO PENALE

La confisca per equivalente opera in via obbligatoria – Cass. Pen. 44445/2013

Cassazione Penale, Sezione III, 4 novembre 2013 (ud. 9 ottobre 2013), n. 44445
Presidente Squassoni, Relatore Andreazza

Depositata lo scorso 4 novembre la pronuncia numero 44445 della terza sezione penale in tema di confisca per equivalente.

Questi, molto brevemente, i fatti: il Procuratore Generalte presso la Corte d’Appello proponeva ricorso avverso sentenza di applicazione della pena nei confronti dell’imputato per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter (in relazione al mancato versamento dell’Iva dovuta) limitatamente alla omessa applicazione della confisca: con un unico motivo lamentava la violazione di legge discendente dal fatto che, nonostante l’art. 322 ter c.p. – come richiamato dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143 – preveda la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato ovvero, quando essa non sia possibile, la confisca di beni per un valore corrispondente a quello di detto profitto, il Giudice abbia omesso di disporre la confisca relativamente al profitto coincidente, nella specie, con l’importo dell’Iva trattenuta.

Posto che – osserva la Corte – in materia tributaria, in caso di omesso versamento delle ritenute certificate, il profitto del reato in ordine al quale può essere disposta la confisca coincide con l’importo delle ritenute non versate e la confisca, ai sensi dell’art. 322-ter c.p., può essere disposta non solo in caso di condanna ma anche in caso di patteggiamento, ai sensi dell’art. 444 c.p.p, va ulteriormente precisato come la confisca per equivalente disciplinata dall’art. 322 ter c.p. operi comunque in via obbligatoria.

Si può desumere l’obbligatorietà – proseguono i giudici – sia dal dato testuale della norma che dalla natura sanzionatoria di essa: attraverso tale strumento, invero, si intende privare l’autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall’attività criminosa, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante della confisca, che in tal modo assume i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, non commisurata né alla colpevolezza dell’autore del reato, né alla gravità della condotta.

Conclude la Corte osservando come, del resto, già le Sezioni Unite (Sez. U. n. 41936 del 25/10/2005, Muci, Rv. 232164) individuarono nella confisca per equivalente “una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti” con conseguente “carattere eminentemente sanzionatorio” della stessa, che verrebbe così a costituire una pena secondo l’interpretazione fornitane dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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