Sulla distinzione tra violenza privata e minaccia – Cass. Pen. 44616/2013
Cassazione Penale, Sez. II, 5 novembre 2013 (ud. 12 luglio 2013), n. 44616
Presidente Esposito, Relatore Cervadoro
Depositata il 5 novembre 2013 la sentenza numero 44616 della seconda sezione penale della Suprema Corte di Cassazione in tema di violenza privata.
In particolare, i giudici hanno affermato che non si configura come violenza privata la telefonata della ex moglie all’ex marito, se la condotta non perpetua gli effetti dell’intimidazione e non produce, cioè, una concreta e specifica coercizione comportamentale della vittima, vulnerandone la libertà di autodeterminazione.
Il criterio distintivo tra il delitto di violenza privata e quello di minaccia non risiede nella materialità del fatto, che può essere identico in ciascuna delle due fattispecie, in quanto entrambi i reati hanno per comune oggetto la produzione di uno stato di condizionamento psicologico della vittima, bensì negli effetti prodotti.
Nella violenza privata – precisano i giudici – al condizionamento del soggetto passivo, reale o putativo (paura o apprensione immediatamente speculari alla minaccia o perduranti dopo l’esaurirsi espressivo della stessa), si giustappone la coartata attuazione da parte del soggetto passivo di un contegno (commissivo od omissivo) che egli non avrebbe assunto ovvero la coartata sopportazione di una altrui condotta che egli non avrebbe tollerato. La condotta criminosa, in tal caso, perpetua gli effetti dell’intimidazione, e produce una concreta e specifica coercizione comportamentale della vittima, vulnerandone la libertà di autodeterminazione.
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