Sulla revoca di costituzione di parte civile – Cass. Pen. 44906/2013
Cassazione Penale, Sez. VI, 7 novembre 2013 (ud. 30 ottobre 2013), n. 44906
Presidente Serpico, Relatore Aprile
Depositata il 7 novembre scorso la sentenza numero 44906 della sesta sezione penale in tema di revoca di costituzione di parte civile nel processo penale.
La Corte, ritenendo fondato il primo motivo presentato dalla parte civile, ha affermato che non si verifica la revoca di costituzione di parte civile per effetto della mancata presentazione di conclusioni scritte nell’udienza in cui viene formulata ed accolta una richiesta di patteggiamento, se queste sono state rassegnate dalla medesima parte in una precedente udienza in cui diversa istanza di applicazione pena è stata rigettata, atteso il principio di immanenza della costituzione di parte civile.
Nel sistema del codice di procedura penale – argomenta la Corte – vige, infatti, il principio della c.d. immanenza della costituzione della parte civile, nel senso che il danneggiato che abbia esercitato l’azione civile nell’ambito del processo penale, conserva la qualità di parte in tutti gli stati e gradi del processo, senza necessità di ulteriori adempimenti ricognitivi.
I giudici proseguono affermando che deve considerarsi corollario di tale principio la regola per la quale non può essere qualificata come revoca tacita o presunta della costituzione di parte civile la mancata comparizione della stessa nel corso della fase finale del giudizio, salvo che la medesima assenza non si traduca nella mancata presentazione delle conclusioni, così come espressamente stabilito dall’art. 82 c.p.p., comma 2.
Da tanto consegue che non costituisce una manifestazione tacita o presunta di revoca la mancata partecipazione della parte civile ad una mera udienza interlocutoria ovvero la mancata presentazione delle conclusioni laddove queste siano state rassegnate in una precedente fase o in un precedente grado del giudizio: così, ad esempio, il giudice è tenuto a pronunciarsi sull’azione civile in sede di legittimità, se la parte civile non è comparsa, ma aveva rassegnato le sue conclusioni nei gradi precedenti (in questo senso Sez. 5, n. 35096 del 04/05/2010, Lakhlifi, Rv. 248398); nel giudizio di secondo grado se la parte civile, benchè assente, aveva formulato le sue conclusioni nel giudizio di primo grado (così, tra le diverse, Sez. 2, n. 24063 del del 20/05/2008, Quintile e altro, Rv. 240616); nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento della pronuncia di appello, se la parte civile aveva presentato le sue conclusioni sempre nel giudizio di prime cure (così, ex multis, Sez. 6, n. 48397 del 11/12/2008, Russo e altro, Rv. 242132); ed anche se non compare nella discussione finale nel corso del giudizio abbreviato, se la parte civile aveva accettato tale rito speciale ed aveva già formulato le sue conclusioni in precedenza in forma scritta (così Sez. 3, n. 6249/11 del 22/12/2010, N., Rv. 249533).
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