ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Femminicidio: sulla nozione di delitti commessi con violenza alla persona di cui all’art. 299 c.p.p.

Tribunale di Torino, 4 novembre 2013 (Giudice Marra)

1. Si segnala una interessante pronuncia del Tribunale di Torino in merito alla nozione di delitti commessi con violenza alla persona richiamata dalla nuova formulazione dell’art. 299 c.3 c.p.p. – così come modificato dalla recente legge sul cd. femminicidio – in base al quale nei procedimenti per questo tipo di delitti, l’istanza di modifica della misura cautelare deve essere notificata anche alla persona offesa.
Più precisamente, il comma 3 dell’art. 299 c.p.p (Revoca e sostituzione delle misure) – così come modificato dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 – nel richiamare i procedimenti di cui al c.2-bis (ossia i procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona) afferma esplicitamente che “la richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell’articolo 121″.
Questi i fatti che hanno portato alla decisione cautelare che si segnala: il P.M. aveva chiesto al GIP di dichiarare inammissibile l’istanza di modifica della misura cautelare presentata dal difensore dell’indagato (nell’ambito di un procedimento per rapina) proprio perché la suddetta richiesta non era stata notificata alle persone offese; era stato violato, cioè, il citato art. 299, comma 3, c.p.p.

2. Il giudice torinese, nel pronunciarsi sulla richiesta del PM, si interroga, tuttavia, sulla reale portata applicativa di questo obbligo di notifica: più in particolare, si chiede se tale obbligo valga in tutti i casi di reato commesso con violenza alle persone oppure se debba ritenersi operante solo nei casi in cui la violenza alle persone sia esercitata nell’ambito di un pregresso rapporto relazionale tra l’ autore del reato e la vittima.
Osserva il giudice di Torino come emergano in effetti seri dubbi in ordine alla previsione dell’obbligo di notifica alla persona offesa, a pena di inammissibilità, dell’istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare in tutti i procedimenti “aventi ad oggetto delitti con violenza alla persona”, senza distinguere le ipotesi in cui l’azione violenta è del tutto occasionale (come accaduto nel caso di specie, trattandosi di rapine in danno di persone offese sconosciute all’imputato), da quelle in cui la condotta violenta si caratterizza anche per l’esistenza di un pregresso rapporto relazionale tra autore del reato e vittima, in cui perciò la violenza alla persona è per così dire mirata in danno di una determinata persona offesa.
Ponendosi nell’ottica della ratio perseguita dal legislatore si osserva, inoltre, che nel caso di specie la richiesta aveva ad oggetto non la revoca della misura, bensì semplicemente la modifica delle modalità di applicazione della stessa. Appare evidente – afferma il giudicante – che la previsione dell’obbligo di notificare alle persone offese la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare in atto è funzionale ad offrire alle stesse – mediante la possibilità di presentare al giudice delle memorie ai sensi dell’art. 121 c.p.p. – una maggior tutela dagli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla revoca o dalla sostituzione della misura cautelare in atto con altra meno afflittiva. Orbene, se questa è la ratio della nuova formulazione, non può che concludersi nel senso che se la vittima è occasionale (come può essere occasionale la vittima di una rapina) ad essa non potrà derivare alcun pregiudizio dalla circostanza che all’imputato si applichi la misura in un luogo piuttosto che in un altro.

3. In conclusione, la pronuncia si presenta interessante proprio per l’aver circoscritto l’ambito di operatività della nuova formulazione di cui all’art. 299 c. 3 c.p.p. avendo affermato che tale disciplina – laddove prevede che, nel caso di delitto commesso con violenza alle persone, la richiesta di revoca o di sostituzione della misura coercitiva debba essere, a pena di inammissibilità, contestualmente notificata alla persona offesa – si applica solo nei procedimenti in cui la condotta violenta si caratterizza anche per l’esistenza di un pregresso rapporto relazionale tra autore del reato e vittima in cui, cioè, la violenza alla persona non sia del tutto occasionale.
Quella proposta, in altri termini, è una interpretazione restrittiva della portata applicativa delle modifiche dell’art. 299 c.p.p. che il giudice torinese ritiene sia quella da preferire in quanto “consente di bilanciare meglio la scelta legislativa di offrire maggior tutela alle persone offese con la contemporanea esigenza di non rendere eccessivamente gravoso – senza un’effettiva ragione giustificativa – il diritto di difesa che si estrinseca anche con le istanze volte a modificare le modalità di applicazione delle misure cautelari in atto“.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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