ARTICOLIDIRITTO PENALEParte speciale

Vendita di alcolici ai minorenni: sulla responsabilità del titolare dell’esercizio commerciale – Cass. Pen. 46334/2013

Cassazione Penale, Sez.V, 20 novembre 2013 (ud. 26 giugno 2013), n. 46334
Presidente Ferrua, Relatore Guardiano

Depositata il 20 novembre 2013 la pronuncia numero 46334 in tema di somministrazione di bevande alcooliche a minori ex art. 689 cod. pen.

Hanno affermato i giudici che il titolare dell’esercizio commerciale nel quale sono state somministrate bevande alcoliche a minori degli anni 16 non può giovarsi, al fine di andare esente da penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 689 c.p., del preteso errore del dipendente in ordine all’età dei clienti.

La valutazione dei parametri di imputazione – negligenza ed imprudenza – deve essere, invero, assunta con severità, non potendo il gestore delegare al personale dipendente l’accertamento dell’effettiva età del consumatore, al contrario dovendo egli vigilare affinché i lavoratori alle sue dipendenze svolgano con la dovuta diligenza i loro compiti ed osservino scrupolosamente le istruzioni al riguardo loro fornite dal gestore.

La natura di reato di pericolo della fattispecie in esame – osservano i giudici – impone una effettiva e necessaria diligenza nell’accertamento dell’età del consumatore, atteggiamento che, nel caso, come quello in esame, in cui la somministrazione è stata preceduta dalla richiesta, da parte del cameriere addetto alle consumazioni, dell’età dell’avventore, non può essere soddisfatto nè dalla presenza nel locale di cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcooliche ai minori, nè limitandosi a prendere atto della risposta del cliente sul superamento dell’età richiesta, ove ciò non corrisponda al vero (cfr. Cass., sez. 5, 2/12/2010, n. 7021, R. e altro, rv. 249830; Cass., sez. 5, 5.5.2009, n. 27916, B., rv. 244206).

Si tratta di un obbligo che grava innanzitutto sul soggetto che gestisce l’esercizio commerciale in cui si pratica la vendita al pubblico di bevande alcoliche, assicurandone la somministrazione, su richiesta dei clienti, personalmente o attraverso forme di organizzazione del lavoro incentrate sull’impiego di uno o più dipendenti retribuiti. In questo caso appare evidente che su tale soggetto grava una peculiare responsabilità, avendolo collocato il precetto di cui all’art. 689 c.p., in una specifica posizione di garanzia a tutela di interessi diffusi (cfr. Cass., sez. 5, 5/5/2009, n. 27916, B., rv. 244206; Cass., sez. 5, 6/11/2012, n. 4320, C, rv. 254391).

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Redazione Giurisprudenza Penale

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