In caso di omesso avviso dell’udienza camerale di trattazione del riesame – Cass. Pen. 46982/2013
Cassazione Penale, Sez. I, 25 novembre 2013 (ud. 6 novembre 2013), n. 46982
Presidente Giordano, Relatore Vecchio
Depositata il 25 novembre scorso la pronuncia numero 46982 della prima sezione penale in tema di misure cautelari personali.
In particolare, la Suprema Corte, nel ritenere fondato il ricorso presentato dal difensore del ricorrente, ha stabilito che l’omesso avviso dell’udienza camerale di trattazione del riesame all’unico difensore di fiducia dell’indagato, determina la nullità del procedimento e dell’ordinanza adottata a conclusione dello stesso, in dipendenza dell’inosservanza dell’art. 309, comma 8, c.p.p., in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c), del medesimo codice.
Trattasi – specifica la Corte – di una nullità di ordine generale a regime intermedio, poiché, non caratterizzandosi il rito del riesame per la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero e del difensore, deve escludersi la configurabilità di un’ipotesi di nullità assoluta ex art. 179, comma 1, c.p.p.
Si è specificato, inoltre, che la presenza, nell’udienza camerale di trattazione del riesame, del difensore dell’indagato da questi già revocato ed intervenuto al solo fine di rilasciare la dichiarazione di rinuncia al mandato (sebbene già revocato), non comporta la decadenza della parte, in carenza della proposizione della tempestiva eccezione, dal diritto di far valere la nullità, a regime intermedio, dovuta all’omesso avviso dell’udienza predetta all’unico difensore di fiducia dell’indagato. Alla presenza del difensore già revocato, invero, non può riconoscersi il valore dell’assistenza difensiva all’udienza camerale, la quale costituisce, ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.p., il presupposto della decadenza che si consuma nel concorso della condizione negativa dell’omessa proposizione dell’eccezione. In carenza del relativo presupposto, pertanto, la decadenza non ha luogo e tempestiva deve ritenersi la denunzia della nullità generale operata dalla parte con il ricorso in cassazione.