ARTICOLIDIRITTO PENALEResponsabilità medica

Decreto Balduzzi e linee guida: no alla scriminante in caso di negligenza e imprudenza – Cass. Pen. 46753/2013

Cassazione Penale, Sez. IV, 22 novembre 2013 (ud. 15 ottobre 2013), n. 46753
Presidente Brusco, Relatore Marinella

Massima

Le linee guida, per avere rilevanza nell’accertamento della responsabilità del medico, devono indicare “standard” diagnostico-terapeutici conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente e non devono essere ispirate ad esclusive logiche di economicità della gestione, sotto il profilo del contenimento delle spese, in contrasto con le esigenze di cura del paziente, con la conseguenza del dovere del sanitario di disattendere indicazioni stringenti dal punto di vista economico che si risolvano in un pregiudizio per il paziente.

Il commento

Depositata il 22 novembre scorso la pronuncia numero 46753 della quarta sezione penale in tema di responsabilità medica e rispetto delle cd. linee guida (la sentenza risulta commentata in Giur. It., 2014, I, 156 con nota di RISICATO).
E’ noto che il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3, comma 1, (cd. decreto Balduzzi) – così come sostituito in sede di conversione dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, art. 1, comma 1 – ha disposto che “… l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve“.
Nella sentenza in rassegna la quarta sezione – uniformandosi ai precedenti giurisprudenziali sul punto – torna a ribadire i presupposti di applicabilità del citato art. 3 escludendo dal suo ambito di operatività i casi di negligenza e imprudenza.

La Cassazione – ricordano i giudici – si è già occupata delle problematiche conseguenti all’applicazione della L. 8 novembre 2012, n. 189, art. 3, e ha statuito che, in tema di responsabilità medica, la L. 8 novembre 2012, n. 189, art. 3, esclude la rilevanza della colpa lieve per quelle condotte che abbiano osservato linee guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose, purchè esse siano accreditate dalla comunità scientifica; precisando altresì che comunque la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dalla legge sopra indicata opera prevalentemente per le condotte professionali conformi alle linee guida contenenti regole di perizia, ma non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o imperizia (cfr, sul punto, Cass., Sez.4, sent. N. 11493 del 24.01.2013, Rv. 254756).
Pertanto la norma di cui sopra non può in linea di massima riguardare ipotesi di colpa per negligenza o imprudenza perchè, come ritenuto in giurisprudenza, le linee guida contengono solo regole di perizia.
In via generale – si precisa – le linee guida per avere rilevanza nell’accertamento della responsabilità del medico devono indicare standard diagnostico terapeutici conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente e non devono essere ispirate ad esclusive logiche di economicità della gestione, sotto il profilo del contenimento delle spese, in contrasto con le esigenze di cura del paziente, con la conseguenza del dovere del sanitario di disattendere indicazioni stringenti dal punto di vista economico che si risolvano in un pregiudizio per il paziente. Solo nel caso di linee guida conformi alle regole della migliore scienza medica sarà poi possibile utilizzarle come parametro per l’accertamento dei profili di colpa ravvisabili nella condotta del medico ed attraverso le indicazioni dalle stesse fornite sarà possibile per il giudicante – anche, se necessario, attraverso l’ausilio di consulenze rivolte a verificare eventuali particolarità specifiche del caso concreto, che avrebbero potuto imporre o consigliare un percorso diagnostico terapeutico alternativo – individuare eventuali condotte censurabili.

In conclusione, la limitazione di responsabilità in caso di colpa lieve prevista dal cd. Decreto Balduzzi non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza e imprudenza, posto che le linee guida contengono solo regole di perizia.

  • [wpdm_package id=96]

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *