ARTICOLIDelitti contro la personaDIRITTO PENALELegilsazione speciale

Divulgazione di materiale pedopornografico: è richiesta la specifica volontà di distribuirlo

Cassazione Penale, Sez. III, 2 dicembre 2013 (ud. 29 ottobre 2013), n. 47820
Presidente Teresi, Relatore Orilia

E’ stata depositata il 2 dicembre scorso la pronuncia numero 47820 della terza sezione penale in tema divulgazione di materiale pedopornografico.
L’imputato – condannato in primo grado e in appello per il  reato di divulgazione e diffusione continuata di materiale pedopornografico aggravato dall’ingente quantità (art. 81 c.p., e art. 600 ter c.p., commi 3 e 5) – proponeva ricorso per cassazione lamentando, come primo motivo, l’inosservanza dell’art. 600 ter c.p., comma 3, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), rimproverando alla Corte di merito di avere considerato solo il possesso del materiale e non anche la diffusione dello stesso: ad avviso del ricorrente, cioè, mancherebbe completamente la motivazione sulla sussistenza del dolo richiesto dal reato.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato.
Il tema dell’elemento soggettivo del reato di divulgazione o diffusione di materiale pedopornografico – osservano i giudici – non è affatto nuovo: più volte la giurisprudenza ha chiarito, infatti, che affinché sussista il dolo del reato di cui all’art. 600 ter c.p., comma 3, occorre provare che il soggetto abbia avuto, non solo la volontà di procurarsi materiale pedopornografico, ma anche la specifica volontà di distribuirlo, divulgarlo, diffonderlo o pubblicizzarlo, desumibile da elementi specifici e ulteriori rispetto al mero uso di un programma di file sharing (v., in senso conforme, Sez. 3, Sentenza n. 11082 del 12/01/2010 Ud. dep. 23/03/2010 Rv. 246596; Sez. 3, Sentenza n. 11082 del 12/01/2010 Ud. dep. 23/03/2010 Rv. 246596).
Una diversa interpretazione – secondo cui la semplice volontà di procurarsi un file illecito utilizzando un programma tipo Emule o simili, implicherebbe, di per se stessa e senza altri elementi di riscontro, sempre e necessariamente anche la volontà di diffonderlo – porterebbe a configurare una sorta di presunzione iuris et de iure di volontà di diffusione, se non una vera e propria forma di responsabilità oggettiva, fondate esclusivamente sul fatto che, per procurarsi il file, il soggetto sta usando un determinato programma di condivisione (v. anche Sez. 3, 12 gennaio 2010, n. 11082; Sez. 3, 7 novembre 2008, n. 11169).
Pertanto, una motivazione che sia fondata esclusivamente su dati quantitativi o sull’utilizzo di particolari programmi di file sharing, non appare corretta nè esauriente, perchè dovrebbe essere completata dando conto dei necessari accertamenti tesi a verificare se la condotta e volontà dell’imputato fossero di semplice approvvigionamento o piuttosto quelle di diffondere o divulgare a terzi il materiale pedopornografico che in precedenza il soggetto, con autonomo comportamento, si era procurato o aveva creato.

Per questi motivi, la Cassazione ha annullato la sentenza affinché il giudice del rinvio, tenuto conto dei suddetti principi, possa completare l’accertamento del fatto e procedere, se del caso, al corretto inquadramento nell’ipotesi di reato appropriata.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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