ARTICOLIdelitti contro la pubblica amministrazioneDIRITTO PENALEParte speciale

Sulla distinzione tra indebita percezione di erogazioni pubbliche e la truffa – Cass. Pen. 48820/2013

Cassazione Penale, Sez. II, 5 dicembre 2013 (ud. 23 ottobre 2013), n. 48820
Presidente Petti, Relatore Gentile

Depositata il 5 dicembre scorso la pronuncia numero 48820 della seconda sezione penale a proposito della distinzione tra l’illecita percezione di pubbliche erogazioni e la truffa.
Questi i fatti: l’imputata veniva condannata per truffa ex art. 640 c. 2 perchè, con il raggiro e l’artificio consistito nel tacere il decesso della madre, in qualità di cointestataria del conto corrente su cui era versata la pensione della madre, induceva in errore l’INPS procurandosi l’ingiusto profitto relativo ai ratei di pensione corrisposti in favore della deceduta con conseguente danno per l’ente previdenziale. Ricorreva perciò in cassazione deducendo violazione di legge per avere la corte inquadrato la fattispecie nel reato di truffa anzichè in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello stato.

La Seconda Sezione della Corte ha accolto il ricorso della ricorrente.
In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che integra la fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter cod. pen. l’indebita percezione di ratei della pensione di pertinenza di soggetto deceduto conseguita dal cointestatario del medesimo conto corrente che ometta di comunicare all’Ente previdenziale il decesso del pensionato.
Per ciò che concerne la distinzione tra l’indebita percezione e la truffa, il comportamento posto in essere dall’imputato – affermano i giudici – è meramente omissivo e può integrare un artificio o raggiro – e diventare, quindi, sussumibile nell’ipotesi delittuosa della truffa – solo ove presenti un quid pluris che lo caratterizzi e qualifichi come comportamento di natura fraudolenta. Mancherebbe, cioè, l’induzione in errore da parte dell’autore della condotta.
Quanto, infine, al momento consumativo del reato, esso deve essere identificato nel momento in cui l’agente consegue la disponibilità concreta dell’erogazione, sicchè nel caso di erogazioni protratte nel tempo, il momento consumativo del reato – e quindi il termine da prendere in esame ai fini della prescrizione – coincide con la cessazione dei pagamenti.

Tra i precedenti giurisprudenziali sul tema la Corte ha richiamato Cass. pen. Sez. II, 8 febbraio 2011, n. 21000 secondo cui integra la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e non di truffa aggravata – per assenza di un comportamento fraudolento in aggiunta al mero silenzio – la condotta di colui che, percependo periodicamente l’indennità di disoccupazione prevista per legge, ometta di comunicare all’Istituto erogante (I.N.P.S.) l’avvenuta stipula di un contratto di lavoro subordinato e conseguente assunzione, così continuando a percepire, indebitamente, la detta indennità nonchè Cass. pen. Sez. III, 1 dicembre 2011, n. 2382 secondo cui il reato di cui all’art. 316 ter c.p., che sanziona l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, si distingue da quello di cui all’art. 640 bis c.p., che punisce la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, per la mancanza dell’elemento dell’induzione in errore che è invece presente nel secondo. Tale induzione può anche desumersi dal falso documentale, allorché, peraltro, lo stesso, per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche, sia di per sé idoneo a trarre in errore l’autorità.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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