Sulle condizioni di applicabilità della custodia cautelare in carcere – Cass. Pen. 48462/2013
Cassazione Penale, Sez. VI, 4 dicembre 2013 (ud. 8 ottobre 2013), n. 48462
Presidente Garribba, Relatore De Amicis
Depositata il 4 dicembre scorso la pronuncia numero 48462 della sesta sezione penale in tema di misure cautelari.
In particolare, è stato affermato che è applicabile anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore la nuova disciplina dell’art. 280, comma 2, cod. proc. pen., la quale – per effetto della legge 9 agosto 2013, n. 94, che ha convertito con modificazioni il d.l. 1 luglio 2013, n. 78 – ha innalzato da quattro a cinque anni di reclusione il limite minimo del massimo edittale necessario per disporre la custodia cautelare in carcere.
Ciò che è mutato, infatti, è un profilo essenziale di legittimità della misura stessa, inerente le sue condizioni generali di applicabilità, la cui presenza non può, per qualsiasi ragione, venir meno in corso di esecuzione se non al prezzo di una inammissibile violazione del quadro costituzionale dei presupposti e delle condizioni di legalità delle limitazioni che possono essere imposte alla libertà della persona.
Ne discende – si legge in sentenza – che, a seguito della predetta modifica, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, con la conseguente inapplicabilità di siffatta tipologia di misura coercitiva alla ipotizzata condotta di violenza privata, sanzionata con la pena della reclusione sino al limite edittale massimo di quattro anni.
Di conseguenza la Corte ha annullato l’ordinanza che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di violenza privata.
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