ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processo

Sul potere del giudice di ordinare al p.m. il deposito di atti di indagine – Cass. Pen. 49516/2013

Cassazione Penale, Sez. V, 9 dicembre 2013 (ud. 24 ottobre 2013), n. 49516
Presidente Marasca, Relatore De Marchi Albengo

Depositata il 9 dicembre 2013 la pronuncia numero 49516 della quinta sezione penale della Suprema Corte.

Nella fattispecie, il Tribunale, tramite ordinanza, aveva ordinato al p.m. il deposito di una serie di dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia subordinando a tale deposito il controesame da parte della difesa. Ricorreva il p.m. contro tale ordinanza sostenendo la sua abnormità non trovando riscontro nell’esercizio di facoltà riconosciute al giudice del dibattimento: tale ordine, in particolare, si porrebbe in contrasto con la disciplina del segreto istruttorio che impone alla accusa di tenere riservati atti di indagine per i quali non sia stata ancora effettuata una discovery completa. Il Procuratore generale della Cassazione concludeva per l’inammissibilità del ricorso in base alla sussistenza di un dovere del giudice di esaminare l’intero protocollo processuale per verificare se vi siano o meno elementi probatori non rivelati all’accusato.

La Corte ha osservato preliminarmente come sia comprensibile la lamentela del p.m. dal momento che il potere del giudice di ordinare il deposito di atti relativi alla fase di indagine è limitato a casi specifici e ben delimitati (si pensi agli atti che per legge devono essere inseriti, quali la querela). Al di là di tali ipotesi, però, non sussiste un potere generalizzato del giudice del dibattimento di ordinare al P.M. il deposito di atti di indagine, spettando all’organo dell’accusa il potere di individuare e di allegare atti riguardanti i soggetti e le imputazioni per cui viene esercitata l’azione penale.

Nell’esercizio di esso – si legge in sentenza – il pubblico ministero ben può “stralciare”, mediante degli omissis, parti di dichiarazioni rese da persone informate sui fatti o da coimputati in un unico contesto e nell’ambito del medesimo atto processuale.

Tuttavia – precisa la Corte – il provvedimento del Tribunale seppur errato sotto il profilo della violazione di legge non può qualificarsi come abnorme, non presentandosi nè come atto estraneo al sistema normativo (che, in alcuni casi, contempla tale potere) nè determinando una situazione di stallo processuale. Di conseguenza, non essendo abnorme l’ordinanza del giudice, non può ammettersene un ricorso in Cassazione: il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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