ARTICOLIDIRITTO PENALE

In tema di infedeltà patrimoniale e vantaggi compensativi – Cass. Pen. 49787/2013

Cassazione Penale, Sez. V, 10 dicembre 2013 (ud. 5 giugno 2013), n. 49787
Presidente Marasca, Relatore Guardiano

Depositata il 10 dicembre scorso la pronuncia numero 49787 della quinta sezione penale in tema di reati societari.

In particolare, la Corte ha affermato che la previsione dell’art. 2634 c.c., comma 3 – che, relativamente alla fattispecie incriminatrice della infedeltà patrimoniale degli amministratori esclude la rilevanza penale dell’atto depauperatorio in presenza dei cd. “vantaggi compensativi” dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito o sarebbe stata in grado di fruire in ragione della sua appartenenza a un più ampio gruppo di società – conferisce valenza “normativa” a principi – già desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensività – che sono senz’altro applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi.

Ricordiamo che il terzo comma dell’art. 2634 c.c. – rubricato “infedeltà patrimoniale” – specifica che “in ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo“.

Ne consegue che – se si accerta che l’atto non risponde all’interesse diretto della società il cui amministratore lo ha compiuto e che ne è scaturito nell’immediato un danno al patrimonio sociale – potrà ben ammettersi che il medesimo amministratore deduca e dimostri l’esistenza di una realtà di gruppo alla luce della quale anche quell’atto è destinato ad assumere una coloritura diversa e quel pregiudizio a stemperarsi.

I giudici mostrano così di condividere il costante orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, proprio il fatto che siffatta analisi abbia lo scopo di verificare l’offensività in concreto della condotta, rende evidente come non sia sufficiente – al fine di escludere la riconducibilità di un’operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo ai fatti di distrazione o dissipazione incriminabili – la mera ipotesi della sussistenza di vantaggi compensativi; occorre, al contrario, che gli ipotizzati benefici indiretti della società fallita – che l’amministratore ha l’onere di allegare e provare – risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell’operazione compiuta: in guisa tale da non renderla capace di incidere (perlomeno nella ragionevole previsione dell’agente) sulle ragioni dei creditori della società (v. anche Cass., sez. 5, 24/05/2006, n. 36764 nonchè Cass., sez. 1, 26/10/2012, n. 48327).

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Redazione Giurisprudenza Penale

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