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Immutabilità del giudice: vale anche nel giudizio di appello camerale a seguito di rito abbreviato

Cassazione Penale, Sez. V, 4 dicembre 2013 (ud. 21 novembre 2013), n. 48510
Presidente Lombardi, Relatore Demarchi Albengo

Depositata il 4 dicembre scorso la pronuncia numero 48510 della quinta sezione in tema di rito abbreviato.

La Quinta Sezione della Suprema Corte, chiamata a giudicare su un appello contro una sentenza emessa dal Gup all’esito di giudizio abbreviato,  affronta la questione relativa alla applicabilità della disposizione di cui all’art. 525 c.p.p. c.2, ai sensi del quale “alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati“.

Chiamata a sciogliere il dubbio se tale principio valga o meno anche nel caso di un giudizio camerale, la Corte, uniformandosi al costante orientamento della Corte, ha ribadito come la regola dell’immutabilità del giudice sia espressione di un principio generale dell’ordinamento estensibile anche ai provvedimenti adottati all’esito della procedura di camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 c.p.p..

E’ conseguentemente affetto da nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, il provvedimento pronunziato da un collegio non composto dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione in udienza camerale, a meno che, variata la composizione, la procedura non sia stata riprodotta “ex novo” dinanzi al collegio decidente (Sez. 1, n. 25806 del 12/06/2007, Labroca, Rv. 237369). Tra i precedenti conformi, si vedano Cass., Sez. 1, 17.12.1991/17.1.1992, Ciacci; 11.5/25.6.1993, Papalia; 8.5/12.6.2002, Rubini; Sez. 2, 19.11/22.12.2004, p.o. in proc. Porcella – Sez. 3, 4.11.2002/16.1.2003, Trinca; 2/25.3.2004, Di Fusco; Sez. 5, 15.1/12.2,2004, Bertin; Sez. 6, 29.11.1995/13.2.1996, Cave; 31.1/15.5.1997, Lania; 3.10/12.12.2003, Radosavljevic ed in particolar modo, proprio con riferimento al rito abbreviato, Sez. 3, n. 1217 del 04/12/1996, Greco, Rv. 206840).

Questo, in conclusione, il principio di diritto affermato: il principio della immutabilità del giudice previsto dall’art. 525 cod. proc. pen., trova applicazione anche nel giudizio di appello celebrato in camera di consiglio a seguito dell’impugnazione di una sentenza emessa all’esito di rito abbreviato.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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