ARTICOLIDelitti contro la fede pubblicaDIRITTO PENALEParte speciale

Dichiarazione priva di sottoscrizione: tra falso innocuo e grossolano – Cass. Pen. 51166/2013

Cassazione Penale, Sez. V, 18 dicembre 2013 (ud. 6 novembre 2013), n. 51166
Presidente Ferrua, Relatore Demarchi Albengo, P.G. Izzo

E’ stata depositata il 18 dicembre scorso la pronuncia numero 51166 della quinta sezione penale in tema di reati contro la fede pubblica.

I giudici, in particolare, hanno affermato che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà priva di una delle molteplici sottoscrizioni degli apparenti dichiaranti non integra la fattispecie del falso innocuo o grossolano, posto che la mancanza di una firma, pur incidendo sulla completezza strutturale dell’atto, non lo rende inidoneo al raggiungimento dello scopo e non elimina il pericolo di lesione dell’interesse protetto dalla norma.

La Corte, dopo aver riepilogato la differenza tra falso grossolano e falso innocuo (il primo si ha quando la contraffazione è talmente maldestra ed evidente da impedire che chiunque possa essere tratto in inganno; il secondo quando la contraffazione, pur non immediatamente percepibile come tale, è comunque irrilevante ai fini della funzionalità dell’atto, nel senso che sarebbe produttivo di effetti anche senza la parte contraffatta) osserva come – in virtù del principio di offensività – debba considerarsi giuridicamente irrilevante quel falso che non può ledere o mettere in pericolo interessi specifici che trovano la propria tutela nei reati contro la fede pubblica.

Nel caso in esame – si osserva – non si rientra, tuttavia, nelle suddette catalogazioni. La mancanza di una sottoscrizione avrebbe potuto proprio influire sulla efficacia dell’atto rendendolo incompleto: si trattava, cioè, di un elemento necessario, che nel caso di specie mancava.

Si specifica anche che, mentre la mancanza assoluta di tutte le sottoscrizioni avrebbe reso l’atto innocuo – in quanto evidentemente privo dei requisiti minimi essenziali di validità – la semplice mancanza di una tra le molte sottoscrizioni poteva sfuggire all’ufficio ricevente rendendo l’atto potenzialmente lesivo dell’interesse protetto. Ne consegue che non può essere invocata la figura del falso innocuo.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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