ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PENALEParte generale

Sul concorso di persone nel reato e sui requisiti per la sua configurabilità – Cass. Pen. 5849/2013

Cassazione Penale, Sez. III, 6 febbraio 2013 (ud. 12 luglio 2012), n. 5849
Presidente Squassoni, Relatore Savino

Nel caso all’attenzione della Suprema Corte, i giudici di legittimità effettuano una distinzione di carattere ontologico sui requisiti richiesti per la sussistenza del concorso di persone nel reato, negando la sua ricorrenza sul presupposto dell’appartenenza ad uno dei correi di un certo bene – nella specie un’autovettura di proprietà di R. –  ed ad un altro di essi B. – di un altro bene, un’arma da fuoco, rivenuta dalla P.G. sotto il sedile passeggero dell’autovettura dell’imputato R. La Suprema Corte, ritiene fondato il ricorso, stabilendo non possa discendere consapevolezza del possesso dell’arma da parte di B. dal fatto di risultare possessore al momento del controllo, effettuato dalla P.G., di un’autovettura sulla quale essa è stata rinvenuta, essendo contraddittorie le dichiarazione dei due imputati ed apparso verosimile che uno di essi (R.), non fosse a conoscenza di detto possesso.
In particolare, riportando precedenti orientamenti nei quali aveva chiarito la ratio del reato previsto dagli artt. 110 e ss. cod. pen., la Corte di Cassazione ribadisce i principi in precedenza espressi in tema di concorso di persone nel reato secondo i quali “ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato è necessario un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa mentre la semplice conoscenza, l’assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale” (nella specie la S.C. ha escluso che integri concorso la mera presenza in casa o l’essere assiduo frequentatore della casa in cui si consuma il reato, Sez. 4, Sentenza n. del 05/02/1998 dep. 30/03/1998 Rv. 210638, nello stesso senso Sez. 6, Sentenza n. 11383 del 20/10/1994-10/11/1994 Rv. 19963).
La partecipazione morale – continua ancora la Cassazione – si distingue dalla mera presenza passiva, allorquando la mancata assunzione di qualsiasi iniziativa e il mantenimento di un atteggiamento di ‘non intervento’ esprime una condotta obiettivamente e logicamente valutabile come adesione all’altrui azione criminosa, con il correlativo rafforzamento della volontà dell’esecutore materiale (Sez. 5, Sentenza n. 2 22/11/1994-04/01/1995 Rv. 200310).
Il mero ritrovamento della pistola all’interno dell’auto condotta dall’imputato quindi, non può, perciò solo, costituire prova della sua partecipazione al reato.
Esplicitano i giudici di legittimità che per la sussistenza del reato di cui agli artt. 110 e ss. del cod.pen. è necessario l’accordo, il previo concerto, la comunanza di vedute tra i due correi soprattutto e in particolar modo riferita al movente psicologico che deve essere vicino cosicché anche un condotta di non intervento, possa definirsi causale se vale a rafforzare nell’altro il proposito al delitto, permettendo la configurabilità del concorso.
Quanto all’istituto di cui all’art. 110 c.p., il concorso di persone nel reato è argomento assai dibattuto tanto in dottrina quanto in giurisprudenza. Fra tutti basti ricordare il pensiero del Bettiol, il quale, in uno degli ultimi suoi scritti afferma «Tutto il titolo del concorso di più persone nel reato è passibile di eccezione di anticostituzionalità per mancanza di precisione parziale o totale, direi di tassatività» (Bettiol, brevi considerazioni sul problema del concorso di più persone in un reato – dattiloscritto – in CNR-CNPDS, La riforma della parte generale).
Si tenga presente che, nel nostro codice penale, il concorso di persone nel reato è informato dal c.d. criterio di tipizzazione causale in base al quale sono rilevanti tutti i contributi apportati, a prescindere dalla loro gravità. Ciò, però, non senza un correttivo differenziato. In proposito, si veda l’art. 114 c.p., rubricato circostanze attenuanti, il quale stabilisce che «il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena. Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell’articolo 112. La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell’articolo 112».

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