Sulla posizione di garanzia del proprietario di un terreno rispetto alla realizzazione di discariche abusive
Cassazione Penale, Sez. III, 29 novembre 2013 (ud. 11 novembre 2013), n. 47501
Presidente Mannino, Relatore Ramacci, P. G. Volpe
1. Con la pronuncia numero 47501 della terza sezione penale – depositata il 29 novembre scorso – la suprema Corte è tornata a pronunciarsi sulla posizione di garanzia del proprietario di un terreno rispetto alla realizzazione di discariche abusive.
Nel caso di specie, in particolare, il ricorrente era stato interessato da un decreto di sequestro preventivo di un terreno di circa 2.000 mq ipotizzandosi nei suoi confronti il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata).
Ricorreva perciò in cassazione contro l’ordinanza con cui il Tribunale aveva respinto la sua richiesta di riesame deducendo, tra gli altri motivi, anche la violazione dell’art. 40 c. 2 c.p. sostenendo come la sua responsabilità per i fatti oggetto di incolpazione fosse stata dimostrata esclusivamente in base alla sua qualità di proprietario, peraltro non esclusivo, del terreno, senza alcuna indicazione delle condotte materialmente poste in essere.
2. L’interessante pronuncia che si segnala consente di fare il punto sull’orientamento della giurisprudenza di legittimità circa la posizione di garanzia da riconoscere in capo al proprietario di un terreno rispetto alla realizzazione di costruzioni o discariche abusive.
E’ noto che la cd. posizione di garanzia trova fondamento nell’art. 40 c.2 c.p. – ai sensi del quale “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” – e che affinché tale clausola possa operare deve necessariamente individuarsi in capo al soggetto agente un obbligo giuridico di impedire l’evento.
Con particolare riferimento alle ipotesi di discariche abusive l’orientamento della giurisprudenza può dirsi ormai consolidato nell’escludere una responsabilità ex art. 40 c.2 c.p. tutte quelle volte in cui, nonostante vi sia la consapevolezza da parte del proprietario del fondo dell’abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi, tuttavia, non risulti provato un comportamento agevolatore da parte dello stesso, nè a titolo di concorso materiale nè morale.
Nella decisione che si segnala l’orientamento citato non viene smentito e vengono accolte le censure del ricorrente.
Nel caso di specie – afferma la Corte – «manca ogni riferimento alla condotta materialmente posta in essere dall’indagato, nè vengono specificate le ragioni per le quali – se detta condotta fosse attribuibile a terzi – in quali termini verrebbe a configurarsi il concorso del proprietario».
Proseguono i giudici ribadendo nuovamente quel principio più volte affermato secondo cui la semplice inerzia conseguente all’abbandono da parte di terzi, o anche la consapevolezza di tale condotta da altri posta in essere, non sono idonee a configurare il reato di abbandono poichè una condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi dell’art. 40 c.p., comma 2, ovvero sussista l’obbligo giuridico di impedire l’evento.
3. Tra i precedenti conformi si rinvia a Cass. Pen. Sez. III, n. 31488, 29 luglio 2008 in RaGiuSan, 2008, 295-296, 157 secondo cui «in tema di gestione di rifiuti, non è sufficiente una condotta meramente omissiva da parte del proprietario del fondo ad integrare il concorso nel reato di abbandono o deposito di rifiuti effettuato da terzi, non essendo posto a suo carico alcun obbligo giuridico di intervenire per impedire la commissione dell’illecito, sempre che la consapevolezza del fatto non rivesta le caratteristiche proprie di una forma di acquiescenza, che abbia agevolato la commissione del reato da parte del terzo, configurandosi, perciò, quale concorso nella sua commissione» e Cass. Pen. Sez. III, n. 21966, 15 marzo 2005 in Riv. Pen., 2006, 6, 754 nonchè in Foro It., 2005, 2, 584 secondo la quale «la responsabilità del soggetto avente la disponibilità di un’area sulla quali terzi abbiano abbandonato rifiuti è configurabile soltanto qualora venga accertato il concorso, a qualsiasi titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto, ovvero per una condotta di compartecipazione agevolatrice, non sussistendo in questo caso una posizione di garanzia in capo allo stesso».
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