Astensione degli avvocati: sul potere del giudice di disporre la prosecuzione del giudizio
Cassazione Penale, Sez. V, Ordinanza, 20 dicembre 2013 (ud. 21 novembre 2013), n. 51524
Presidente Lombardi, Relatore Settembre
E’ stata depositata il 20 dicembre scorso l’ordinanza numero 51524 con cui è stata rimessa alle sezioni unite la seguente questione di diritto:
“Se, anche dopo l’emanazione del codice di autoregolamentazione delle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, permanga il potere del giudice – in caso di adesione del difensore all’astensione proclamata dalla associazione di categoria – di disporre la prosecuzione del giudizio in presenza di esigenze di giustizia non contemplate dal codice suddetto“.
Nell’ordinanza di rimessione i giudici della quinta sezione, dopo aver riepilogato il panorama giurisprudenziale sul punto, hanno osservato come sia ancora aperto il problema del contemperamento tra interessi, diritti e situazioni non contemplate nel codice di autoregolamentazione quali, ad esempio, la ragionevole durata del processo (ormai assurta a rango costituzionale), la coesistenza di situazioni configgenti (imputati con interessi contrapposti), la persistenza di misure cautelari non custodiali, ma comunque incidenti su un diritto fondamentale, o – come nel caso concreto – il grave disagio di un teste chiamato a testimoniare da una città lontana rispetto al luogo di svolgimento del processo.
Nel caso di specie, l’imputato aveva lamentato la violazione dell’articolo 420-ter c.p.p., per essere stata rigettata la richiesta del rinvio dell’udienza per l’adesione del difensore allo stato di agitazione proclamato dalle Camere penali: il giudice aveva, infatti, rigettato la richiesta di rinvio motivandola con l’urgenza del procedimento per la necessità di escutere un teste che aveva affrontato un lungo viaggio (da Bari a Bologna) per essere presente quel giorno in aula.
Si tratta, in conclusione, di chiarire l’esatto ambito di operatività e di cogenza della normativa autoregolamentare emanata in attuazione della legge 146/90 che, per il suo rilievo pratico e per l’importanza dei diritti coinvolti, appare opportuno rimettere alle valutazioni del Supremo consesso.
Segnaliamo, per la rilevanza della questione, la nota pubblicata dall’Unione delle camere penali italiane sull’ordinanza in questione.
L’udienza davanti alle sezioni unite si terrà il 27 marzo 2014.
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