ARTICOLICONTRIBUTIDelitti contro l’amministrazione della giustiziaDIRITTO PENALEParte speciale

Falsa testimonianza e principio di offensività: la falsità deve riguardare circostanze rilevanti nel processo

Corte di Appello di Palermo, Sez. I, 9 aprile 2013, (ud. 2 aprile 2013)
Giudici Garofalo (Pres.), Piras, Malatesta

1. La Corte di Appello di Palermo con la sentenza che si segnala ha chiarito i presupposti del reato di falsa testimonianza di cui all’art. 372 c.p.
Come è noto, il reato in questione è un reato di pericolo e, per la sua integrazione, è sufficiente che la falsa deposizione crei il pericolo del fuorviamento del giudice nel processo decisionale indipendentemente dalla circostanza che questi venga o meno concretamente indotto in errore.

2. La sentenza in commento si inserisce in quel filone giurisprudenziale che, pur riconoscendo la natura di reato di pericolo, tende ad offrirne una lettura ispirata al rispetto del principio di necessaria offensività escludendo la responsabilità penale ogni qualvolta la falsa deposizione verta su circostanze estranee al procedimento in cui è intervenuta e, pertanto, risulti priva di rilevanza probatoria.
In punto di diritto – osserva la Corte di Appello di Palermo –  il delitto di falsa testimonianza è configurabile quando la falsità riguardi circostanze rilevanti nel processo, cioè pertinenti rispetto all’oggetto dell’accertamento processuale. Se, infatti, il bene giuridico tutelato dalla norma in questione è il corretto svolgimento dell’attività giudiziaria – nel senso che questa non deve essere fuorviata da dichiarazioni non veritiere – allora occorre che il fatto commesso abbia anzitutto la possibilità di determinare un tale effetto fuorviante.
Diretta conseguenza sarà, allora, che le falsità che riguardano circostanze estranee alla causa oppure insignificanti devono essere ritenute giuridicamente irrilevanti: il reato va escluso se la testimonianza ha ad oggetto fatti del tutto estranei al giudizio ovvero privi di efficacia probatoria, perché in tali casi la testimonianza si rivela inidonea ad alterare il convincimento del giudice e, conseguentemente, ad incidere sul normale funzionamento della giustizia. In altri termini, non viene leso l’interesse tutelato dalla norma.

3. Tra i precedenti giurisprudenziali conformi si rinvia a Cass. Pen, Sez. VI, 28 settembre 2009, n. 38107 secondo cui “ai fini della configurazione del delitto di falsa testimonianza è richiesta la valutazione sulla pertinenza e sulla rilevanza della deposizione, con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato viene consumato (ex ante e non ex post)” nonchè a  Cass. Pen, Sez. V, 8 febbraio 2005, n. 4421 secondo cui “il delitto di falsa testimonianza non sussiste quando i fatti posti ad oggetto della dichiarazione falsa o reticente, essendo del tutto estranei all’oggetto del procedimento in corso, risultano “a priori” irrilevanti ai fini della decisione, così che la deposizione non sia idonea ad alterare il convincimento del giudice e, dunque, ad incidere sul corretto funzionamento dell’attività giudiziaria“.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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