ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEMisure cautelari

In tema di confisca per equivalente di beni appartenenti al fondo patrimoniale dei coniugi

Cassazione Penale, Sez. III, 7 gennaio 2014 (ud. 22 novembre 2013), n. 129
Presidente Mannino, Relatore Scarcella

Con la pronuncia numero 129 del 2014 la Cassazione si è pronunciata in merito alla legittimità del sequestro per equivalente di un bene appartenente al fondo patrimoniale costituito dai coniugi in separazione dei beni.

Nel ricorso in Cassazione veniva dedotta l’assoluta illegittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca che interessi beni estranei al reato e/o all’indagato, giacchè di proprietà di terzi; in particolare, il ricorrente si duole per aver il tribunale del riesame totalmente ignorato quanto dedotto dalla difesa sulla proprietà del bene sequestrato, di cui al fondo patrimoniale costituito secondo il PM fraudolentemente, rilevando come tale bene risultasse, prima della costituzione del fondo, di esclusiva proprietà del coniuge dell’indagato; peraltro, il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni, sicchè non può sostenersi che scopo dell’operazione fosse quello di sottrarre il bene alla garanzia del credito erariale, in quanto un’eventuale procedura di riscossione coattiva delle imposte dovute, mai avrebbe potuto aggredire il bene in questione perchè di proprietà esclusiva del coniuge.

Il motivo di ricorso è stato ritenuto infondato.

L’ordinanza – osservano i giudici motiva sulla sequestrabilità con fini di confisca dei beni, precisando che la misura può riguardare i beni appartenenti (ovvero nella disponibilità dell’indagato) nella qualità di legale rappresentante, quale autore dei reati, oppure della società medesima.

La questione – osserva la Corte – non è se siano o meno sequestrabili per equivalente i beni della persona giuridica ove si proceda per le violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società (questione su cui esiste un contrasto nella giurisprudenza di questa Sezione che, in data 30/10/2013, ha rimesso al Primo Presidente la valutazione del rinvio alle Sezioni Unite della questione se siano o meno aggredibili i beni di una società per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante della stessa: n. 20691/13, ric. Leone), bensì il profilo della non sequestrabilità del bene immobile di cui al fondo patrimoniale, bene che prima della costituzione del fondo era di proprietà esclusiva della coniuge del ricorrente, soprattutto alla luce del fatto che i coniugi hanno scelto il regime della separazione patrimoniale.

Sulla questione – osservano i giudici – il tribunale motiva richiamando decisioni di questa Corte che ammettono la possibilità di apporre il vincolo cautelare sui beni costituenti il fondo patrimoniale: non rileva, in sostanza, nè la circostanza che i coniugi avessero scelto il regime della separazione dei beni nè che il bene immobile, prima della costituzione del fondo, fosse di esclusiva proprietà della coniuge, come sostenuto dalla difesa.

Invero, il vincolo cautelare ha colpito il bene immobile destinato al fondo patrimoniale, bene la cui proprietà, come previsto espressamente dalla legge civile, spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione, circostanza questa che non emerge in actis nè è stata rappresentata dalla difesa. Ciò che rileva, infatti, ai fini dell’applicazione del vincolo cautelare, è la disponibilità al momento del disposto sequestro e, a tale data, il bene era nella disponibilità di entrambi i coniugi.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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