Responsabilità colposa e comportamento alternativo lecito – Cass. Pen. 31980/2013
Cassazione Penale, Sez. IV, 23 luglio 2013 (ud. 6 giugno 2013), n. 31980
Presidente D’Isa, Relatore Dell’Utri, P. G. Lettieri
Depositata il 23 luglio 2013 la pronuncia numero 31980 della IV sezione penale della Cassazione in tema di responsabilità colposa e efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito.
In tema di reati colposi – hanno affermato i giudici – la causalità si configura non solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l’evento antigiuridico che la norma cautelare violata mirava a prevenire, ma anche quando una condotta osservante avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare il danno (v. Cass., Sez. 4, n. 19512/2008, Rv. 240172).
Ha specificato la Corte come su tale assunto la riflessione giuridica sia sostanzialmente concorde, dovendosi registrare solo differenti sfumature in ordine al livello di probabilità richiesto per ritenere l’evitabilità dell’evento. In ogni caso, non si dubita che sarebbe irrazionale rinunziare a muovere l’addebito colposo nel caso in cui l’agente abbia omesso di tenere una condotta osservante delle prescritte cautele che, sebbene non certamente risolutiva, avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verificazione dell’evento o (per dirla in altri, equivalenti termini) avrebbe avuto significative, non trascurabili probabilità di salvare il bene protetto.
Nella fattispecie, in tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme del C.d.S., si è ritenuto che se l’imputato avesse rispettato i limiti di velocità il pur inevitabile impatto con il veicolo della vittima avrebbe avuto una minore intensità lesiva (la corte territoriale ha sottolineato come, sulla base degli accertamenti tecnici eseguiti nel corso del procedimento dal consulente del pubblico ministero, è emerso come la maggior velocità nella specie tenuta dall’autocarro dell’imputato avesse determinato un considerevole incremento dell’energia cinetica del veicolo nella significativa misura del 217% in più, in tal modo ponendo le premesse per la determinazione di un impatto con il veicolo antagonista dalle conseguenze particolarmente gravi sul piano della prevedibile entità della deformazione dell’abitacolo del veicolo della persona offesa).
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