La prova nuova nel procedimento di revisione
Nelle ultime settimane, in merito alle vicende giudiziarie che coinvolgono l’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, un istituto di non così frequente applicazione ha conquistato le prime pagine dei principali quotidiani nazionali: la revisione del giudicato penale.
In special modo, da più parti si è avuto modo di argomentare sulla “novità” che caratterizzerebbe le testimonianze le quali dovrebbero sorreggere la richiesta di revisione ai sensi della disposizione di cui all’art. 630 lettera c c.p.p., alcune completamente inedite, altre richieste dai difensori ma non ammesse nel corso del dibattimento.
Ma cosa si intende per “prova nuova”? Quale prova può essere effettivamente definita tale?
Il presente elaborato vorrebbe cogliere lo spunto offerto dall’attualità (senza entrare nel merito del caso particolare) per presentare una “istantanea” degli orientamenti in tema di “prova nuova”, partendo dalla definizione dell’espressione stessa fino a giungere ai più recenti approdi giurisprudenziali in tema di “nuova prova scientifica”.
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