ARTICOLIDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANOLegilsazione specialeStupefacenti

Art 73 comma 5 dpr 309/90: è figura autonoma di reato e non (più) circostanza attenuante

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Cassazione Penale, Sez. VI, 26 marzo 2014 (ud. 8 gennaio 2014), n. 14288
Presidente Agrò, Relatore Leo

Massima

La nuova “ipotesi lieve” di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti (art. 73 comma 5 dpr 309/90, come modificato dall’art. 2 del d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 10) dev’essere configurata come figura di reato autonoma rispetto a quella delineata dal comma primo dell’art. 73 dpr cit., in base al criterio testuale, a quello sistematico e all’intentio legis, non contrastati da decisivi argomenti di segno opposto.

Il commento

Si segnala alla attenzione dei lettori un’interessante pronuncia della sesta sezione della Corte di Cassazione in tema di stupefacenti relativa alla natura giuridica del nuovo art. 73 comma 5 dpr 309/90 a seguito della modifica apportata dall’art. 2 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146.

In particolare, i giudici della sesta sezione hanno affermato che la nuova formulazione dell’art 73 comma 5 dpr 309/90 configura un titolo autonomo di reato e non più una circostanza attenuante.

Ricordiamo che l’art. 2 lett. a) del recentissimo decreto legge (“Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entita‘) ha modificato l’art 73 comma 5 dpr 309/90 sostituendolo con il seguente comma “Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita’ o le circostanze dell’azione ovvero per la qualita’ e quantita’ delle sostanze, e’ di lieve entita’, e’ punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.” La riforma, pertanto, ha inserito nel testo della disposizione una clausola di sussidiarietà («salvo che il fatto non costituisca più grave reato») e ha rimodulato il limite massimo edittale della pena detentiva portandolo a cinque anni.

Si segnala, inoltre, ai lettori che – ancora prima del deposito della pronuncia in questione – l’ufficio del massimario della Corte di Cassazione in una relazione al citato decreto legge aveva sollevato il problema affermando che «la prima e più urgente questione che si pone all’interprete consista nello stabilire se attraverso di esse il legislatore abbia inteso mutare la qualificazione giuridica della fattispecie, trasformando quella che era considerata, come detto, una circostanza attenuante in un titolo autonomo di reato» spingendosi fino ad affermare che «le modifiche apportate alla disposizione in oggetto sembrano contenere plurimi indici sintomatici del proposito di qualificare un autonomo titolo di reato».

Tra questi indici sintomatici i giudici del massimario annoveravano, anzitutto, proprio l’inserimento della suddetta clausola di sussidiarietà, evidenziando che «l’ambito di applicazione della norma è segnato in negativo dalla configurabilità di un “più grave reato”, espressione la quale apparentemente presuppone che il fatto considerato dal quinto comma dell’art. 73 costituisca esso stesso già un reato»; si poneva, inoltre, l’attenzione sulle espressioni utilizzate dal legislatore sottolineando come «l’inedita previsione di un soggetto attivo («chiunque») e di una condotta («commette») sembrano scelte indicative della volontà di incriminare in maniera autonoma fatti la cui descrizione è pur sempre in parte mutuata da altre disposizioni incriminatrici»; infine «la modifica della formula punitiva, pur non essendo di per sé univocamente significativa, appare non solo corrispondere all’esigenza di una sua coerente declinazione con la già ricordata proposizione che ora domina la costruzione normativa, ma altresì alla volontà di condividere il lessico proprio delle disposizioni autonomamente incriminatrici».

In conclusione, questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione: «la nuova “ipotesi lieve” di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti (art. 73 comma 5 dpr 309/90, come modificato dall’art. 2 del d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 10) dev’essere configurata come figura di reato autonoma rispetto a quella delineata dal comma primo dell’art. 73 d.p.r. cit., in base al criterio testuale, a quello sistematico e all’intentio legis, non contrastati da decisivi argomenti di segno opposto».

Ai fini dell’applicazione del principio sancito dall’art. 2 comma 4 cod. pen. – ha concluso la Corte – devono essere considerate non solo le modificazioni concernenti la pena, ma anche l’incidenza del novum sulla prescrizione del reato, quando quest’ultima, in seguito all’applicazione della disciplina sopravvenuta risulti già maturata. Nel caso di specie – attinente a una violazione dell’art 73 comma 5 dpr 309/90 commessa il 4.4.2001 – la Corte ha ritenuto maturata la prescrizione, in epoca antecedente alla sentenza resa nel giudizio d’appello (14.3.2012), per effetto del superamento della configurazione circostanziale dell’ipotesi lieve, vigendo la quale il termine avrebbe dovuto essere commisurato, ai sensi dell’art. 157, comma secondo cod. pen., sulla base degli elevatissimi valori della pena prevista per l’ipotesi base del primo comma (anni venti di reclusione).

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