DIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processo

Attendibilità del testimone in caso di dichiarazioni incongruenti su elementi non essenziali

Cassazione Penale, Sez. V, 9 gennaio 2014 (ud. 14 novembre 2013), n. 600
Presidente Lombardi, Relatore De Marzo, P. G. Volpe

Depositata il 9 gennaio 2014 la pronuncia numero 600 della quinta sezione in tema di attendibilità del testimone in caso di dichiarazioni incongruenti e non perfettamente coincidenti.

L’imputato – condannato in primo grado e in appello per il reato di lesioni in danno di minore  e di minacce in danno della stessa e di altri minori – si era visto rigettare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’audizione di quattro testimoni, per incompatibilità con le finalità del rito, in quanto la sussistenza dei reati emergeva dalle dichiarazioni dei minori presenti ai fatti, le cui discrasie attenevano a momenti non essenziali della vicenda.

I giudici della quinta sezione hanno affermato che le discrasie nelle testimonianze in ordine alla localizzazione della lesione subita dalla minore (che secondo due testimoni si collocava sulla spalla destra, anzichè sulla sinistra, come riferito da una altro testimone) e in ordine alla mano con la quale l’imputato aveva impugnato il coltello (mano sinistra per una teste, mano destra per un altro) sono state dalla sentenza impugnata spiegate, con motivazione che non esibisce alcuna manifesta illogicità, come il non perfetto ricordo di aspetti non essenziali della vicenda.

Conclude la Corte osservando come la spiegazione alternativa di un fenomeno di autosuggestione – prospettata dalla difesa in relazione all’improvvisa comparsa dell’imputato, la cui presenza non era immaginata dai minori – si fonda su una base meramente congetturale, insufficiente a scardinare la tenuta dell’impianto motivazionale e, in definitiva, si traduce nella pretesa, inammissibile in sede di legittimità, ad una rivisitazione delle risultanze istruttorie.

In conclusione, ai fini della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie formulate da minori, sono irrilevanti le incongruità e le discrasie dell’esposizione resa dalla persona offesa minorenne, ove il non perfetto ricordo nel attenga unicamente ad aspetti non essenziali della vicenda, che ne garantisca comunque la tenuta sotto il profilo logico-argomentativo.

Redazione Giurisprudenza Penale

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