ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processo

Astensione del difensore dalle udienze camerali e legittimo impedimento – Cass. Pen. 1826/2014

Cassazione Penale, Sez. VI, 17 gennaio 2014 (ud. 24 ottobre 2013), n. 1826
Presidente Lanza, Relatore Fidelbo

Depositata oggi la pronuncia numero 1826 della sesta sezione penale in tema di astensione dei difensori dalle udienze.

Ha affermato la Corte che l’astensione del difensore dalle udienze non può essere ricondotta all’interno dell’istituto del legittimo impedimento, giacché costituisce espressione dell’esercizio di un diritto di libertà, il quale, se posto in essere nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge e dal codice di autoregolamentazione, impone il rinvio anche delle udienze camerali nel giudizio di appello a seguito di abbreviato.

La difesa dell’imputato aveva dedotto la nullità della sentenza di appello per violazione degli artt. 178 ss., 420 ss. e 97 c.p.p. – nonchè degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU – per avere i giudici di secondo grado tenuto un’udienza nonostante il difensore di fiducia dell’imputato avesse fatto pervenire tempestivamente in cancelleria dichiarazione di astensione dalle udienze; in particolare, si censurava il provvedimento con cui i giudici avevano rigettato l’istanza di rinvio escludendo che l’istituto dell’impedimento a comparire possa trovare applicazione nel giudizio camerale di appello, anche in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore che aderisca ad una protesta di categoria.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato.

L’astensione del difensore dalle udienze camerali – osservano i giudici – non può essere equiparata ad una qualsiasi forma di impedimento: il concetto di legittimo impedimento implica una situazione in cui non vi è alcuna scelta, bensì una oggettiva impossibilità di comparire in udienza; del tutto differente è l’astensione dell’avvocato dall’udienza, in quanto esercizio di un diritto di libertà, che è situazione del tutto diversa dal legittimo impedimento; in altri termini, la ragione del rinvio trova la sua giustificazione proprio nell’esercizio stesso del diritto.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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