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Concorso di reati e norme a più fattispecie – Cass. Pen. 1856/2014

Cassazione Penale, Sez. II, 17 gennaio 2014 (ud. 17 dicembre 2013), n. 1856
Presidente Casucci, Relatore Rago

1. Con l’interessante pronuncia in annotazione la seconda sezione penale torna a pronunciarsi sull’operatività del concorso di reati all’interno delle cd. norme penali miste.
E’ un tema, questo, più volte affrontato dalla giurisprudenza che nell’occasione è stata chiamata a fare i conti con il reato di cui all’art. 642 c.p.

2. Nella sentenza che si segnala i giudici di legittimità, in particolare, hanno affermato che non sussiste alcun  rapporto di alternatività formale tra le condotte tipizzate nel primo e nel secondo comma dell’art. 642 cod. pen., trattandosi di fattispecie di reato differenti e dotate di autonoma rilevanza penale che, quindi – ove ne siano integrati gli estremi fattuali – possono concorrere fra loro.
Ricordiamo che l’art. 642 c.p. – rubricato “fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona” – dispone al primo comma: Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni; al secondo commaAlla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.
I giudici della seconda sezione prendono le mosse dalla individuazione di tutte le diverse ipotesi riconducibili alla disposizione in esame – cinque in tutto: a) danneggiamento dei beni assicurati; b) falsificazione o alterazione della polizza; c) mutilazione fraudolente della propria persona; d) denuncia di sinistro non avvenuto; e) falsificazione o alterazione della documentazione relativa al sinistro – e si interrogano sulla eventualità che le ipotesi di cui al comma 1 e 2 possano concorrere ove l’agente ponga in essere una o più delle condotte richiamate. In secondo luogo – precisano i giudici – andrà ulteriormente precisato se il concorso sia ammissibile solo tra le ipotesi di cui al comma 1 o anche tra le ipotesi previste all’interno di ciascun comma.
Come anticipato, nel risolvere la questione la Corte ha ritenuto fondamentale inquadrare correttamente da un punto di vista giuridico la norma con cui ci si sta confrontando; norma che secondo i giudici rientrerebbe nella categoria delle cd. norme penali miste.
All’interno di questa categoria è possibile individuare le cd. norme a più fattispecie  (norme miste alternative) e le cd. disposizioni a più norme (norme miste cumulative). Le prime descrivono una pluralità di condotte fungibili con le quali può essere integrata in via alternativa una unica norma incriminatrice; le seconde, al contrario, contengono tante norme incriminatrici quante sono le fattispecie legislativamente previste, nel senso che le condotte non sono alternative tra loro, bensì costituiscono differenti elementi materiali di altrettanti reati.
Risulta evidente come il collocare la disposizione in esame nella prima o nella seconda categoria non sia privo di conseguenze: nel primo caso, l’eventuale realizzazione di più condotte lascia intatta l’unicità del reato; nel secondo caso,  la pluralità di condotte darà luogo ad un concorso di reati.

3. Segnaliamo ai lettori che recentemente la quinta sezione penale con la sentenza n. 37362/2013 si era pronunciata su un caso analogo affermando come, nelle ipotesi di norme a più fattispecie, deve escludersi il concorso formale di reati qualora il fatto integri più condotte tipiche e queste vengano realizzate sul medesimo oggetto materiale senza apprezzabile soluzione di continuità.
Quanto ai criteri discretivi tra le due categorie di norme inciminatrici, si osserva come il riconoscimento di una norma a più fattispecie sia condizionato al rispetto dei seguenti requisiti: identità oggettiva (le condotte devono avere lo stesso oggetto materiale), identità soggettiva (le condotte devono essere compiute dallo stesso soggetto), identità cronologica (devono essere contestuali) e identità psicologico funzionale (devono essere indirizzate verso un unico fine). Soltanto ove sussistano tali presupposti – afferma la Corte – è possibile affermare di trovarsi al cospetto di un unico titolo di reato, cosicchè il reo sarà chiamato a rispondere di un solo illecito sebbene, sotto l’aspetto materiale, abbia tenuto più condotte.
In conclusione, l’art. 642 c.p. si presenta come una norma penale mista del tutto peculiare che accorpa in sé sia la qualifica di disposizione a più norme sia quella di norma a più fattispecie. Dal momento che ciascun comma prevede ipotesi diverse di reato, ove ne ricorrano gli estremi fattuali, le medesime concorrono tra loro e non si ha unicità di reato. 

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