Multiculturalismo: profili penali (Tesi di laurea)
Prof. Relatore: Domenico Maria Pulitanò
Prof. Correlatore: Federico Bracco
Ateneo: Università Statale di Milano Bicocca
Anno Accademico: 2012/2013
Con questo lavoro ci proponiamo di dimostrare come il codice penale italiano sia perfettamente dotato, nella parte generale, di forze, meccanismi, istituti in grado di disciplinare qualsiasi caso concreto in cui il fattore culturale emerga come motivazione della condotta criminosa, non abbisognando, pertanto, de iure condendo, della creazione da parte del legislatore penale di fattispecie esplicita, di parte generale. La presente tesi si propone, dunque, di illustrare le problematiche giuridico-penali connesse al fenomeno del multiculturalismo inteso in senso descrittivo, come compresenza di una pluralità di culture sul medesimo territorio.
Il multiculturalismo nell’Europa occidentale, e, quindi, anche nel nostro Paese, ha origine dalla consistente immigrazione verso tali aree di migrantes, persone provenienti da Paesi africani, asiatici, sud-americani e Paesi dell’Europa orientale.
La compresenza sul medesimo territorio di un numero sempre più crescente di persone appartenenti ai più svariati gruppi etnici, linguistici e religiosi, provoca dal punto di vista penale, uno scontro normo-culturale, consistente in situazioni di antinomia tra il c.d. sistema giuridico del Paese ospitante (il nostro) e quello di provenienza dei vari gruppi d’ appartenenza degli immigrati. Questo conflitto normativo è conosciuto e appellato dalla dottrina di tutti i Paesi del vecchio continente quale ‘reato culturalmente motivato/culturalmente orientato’ (e diversamente appellato dalla dottrina dei Paesi di common law, come cultural defense).
In base ai casi giurisprudenziali visionati e scelti per le nostre argomentazioni, il soggetto agente, appartenente ad una cultura altra, imputato di un reato penale, adduce come causa della sua condotta la ‘motivazione culturale’, a dire, l’appartenenza alla propria cultura d’origine, di provenienza (“Me lo ha fatto fare la mia cultura!”). Alla luce di ciò pertanto, analizzeremo de iure condito il diverso modo di atteggiarsi della ‘motivazione culturale’ –vera o fittizia – addotta dall’imputato.
Va tenuto presente che ci siamo prefissati dei limiti precisi: la nostra analisi si svilupperà entro le fila delle categorie dogmatiche della tipicità, antigiuridicità, colpevolezza e punibilità.
In tali limiti il metodo che tendenzialmente utilizzeremo è basato sullo studio di alcuni casi concreti, empirici, forniti dalla ricca e interessante esperienza giurisprudenziale italiana: il metodo è affidato a casi che si sono presentati innanzi ai giudici, senza perciò stesso farci mancare il supporto di opinioni e contributi dottrinali.
Ogni caso è stato osservato, vivisezionato, esaminato minutamente. Ci auguriamo di aver operato esaurientemente per quello che è nelle nostre attuali possibilità; sono stati commentati gli elementi normativi della fattispecie astratta del caso specifico considerato; gli elementi normativi, questi ultimi, distinti nel loro significato, sottoposti a critica, il più possibile oggettiva, avvalendosi sia delle opinioni dottrinali sia di quelle giurisprudenziali; in alcuni casi collimando con esse, in altri divergendo; qualche orientamento, sia esso dottrinale o giurisprudenziale, è stato fatto scoppiare, per poi rimettersi con calma, pazienza, ordine e ragionevolezza a ricomporre i pezzi secondo una logica che sia stata, ci auguriamo, rispettosa il più possibile delle ragioni di tutti e di ciascuno. Su alcune posizioni è stata offerta una critica spregiudicata. La ragione risiede nel fatto che in questo studio, come in ogni cosa in cui ci cimentiamo, ci sforziamo di concentrare l’attenzione sul sodo e sulla sostanza delle questioni, con l’intento di compiere una critica costruttiva, sempre, come è nelle nostre corde.
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