Responsabilità medica e “colpa lieve” ex art. 3 L. 189/2012 (Decreto Balduzzi) – Cass. Pen. 660/2013
Cassazione Penale, Sez. V, 10 gennaio 2014 (ud. 13 novembre 2013), n. 660
Presidente Palla, Relatore Zaza
Depositata il 10 gennaio 2014 una nuova pronuncia della quinta sezione in tema di responsabilità medica.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha escluso la configurabilità della colpa lieve contemplata dall’art 3 della legge n. 189 del 2012, in relazione alla condotta del primario di un reparto di ginecologia che ebbe a rinviare un parto cesareo già programmato come intervento urgente, non impedendo in tal modo l’interruzione della gravidanza della paziente ricoverata con una diagnosi di epatogestosi.
Ricordiamo che in seguito al recente art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189 (conversione del cd. decreto Balduzzi) “L’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
I giudici della Suprema Corte hanno escluso che tale condotta, non accompagnata oltretutto da un monitoraggio cardiografico laddove erano stati evidenziati sintomi di tachicardia fetale, fosse conforme “a buone pratiche” accreditate dalla comunità scientifica così come richiesto dalla nuova normativa ai fini dell’esclusione della responsabilità penale del sanitario.
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