Autore del furto in supermercato fermato dopo le casse: furto tentato o consumato? La questione alle Sezioni Unite
Cassazione Penale, Sez. V, 27 gennaio 2014 (22 gennaio 2014), n. 3675
Presidente Marasca, Relatore Lignola
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle sezioni unite la seguente questione di diritto in tema di furto in supermercato:
“Se la condotta di sottrazione di merce all’interno di un supermercato, avvenuta sotto il costante controllo del personale di vigilanza, sia qualificabile come furto consumato o tentato, allorché l’autore sia fermato dopo il superamento della barriera delle casse con la merce sottratta”.
La questione, come è noto, è al centro da anni di un vivace dibattito giurisprudenziale.
Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale costituirebbe furto consumato e non tentato quello che si commette all’atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza: il momento consumativo del reato, in tal caso, è ravvisabile all’atto dell’apprensione della merce che si realizza – a ben vedere – anche prima del superamento delle casse, allorchè la merce venga dall’agente nascosta in tasca o nella borsa, in modo da predisporre le condizioni per passare dalla cassa senza pagare. Il superamento delle “linee di cassa” renderebbe manifesta la volontà dell’agente di non pagare le cose, operando, pertanto, più sul piano della prova che su quello della integrazione degli elementi tipici.
Al contrario, secondo un diverso orientamento (v. sentenza, Sez. 5, n. 7042 del 20.12.2010 – RV 249835), qualora l’avente diritto o persona da questi incaricata sorvegli l’azione furtiva – così da poterla interrompere in qualsiasi momento – il delitto non potrebbe ritenersi consumato neanche con l’occultamento della cosa sulla persona del colpevole, perchè la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e controllo diretto dell’offeso. Secondo questa tesi, in altri termini, in caso di sorveglianza continua della azione criminosa, si configurerebbe solamente la fattispecie tentata.
Tra le ultime pronunce depositate prima della rimessione alle sezioni unite si segnala (sempre da parte della quinta sezione) la sentenza n. 1701 del 16 gennaio 2014 nella quale i giudici, aderendo al primo dei citati orientamenti, hanno ritenuto il furto consumato e non tentato nell’ipotesi di due imputate che, dopo aver prelevato dai banchi di vendita alcuni prodotti – distaccandone l’etichetta identificativa – avevano poi superato le casse, dove avevano pagato solo altri prodotti.
L’udienza davanti alle Sezioni Unite è prevista per il 24 aprile 2014. Aggiorneremo il portale con l’informazione provvisoria appena verrà resa disponibile dalla Corte di Cassazione.