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Diffamazione a mezzo stampa e critica politica: breve analisi di un difficile rapporto

Cassazione Penale, Sez. II, 19 dicembre 2013 (ud. 10 dicembre 2013), n. 51439
Presidente Esposito, Relatore Gallo, P. M. D’Angelo, Ricorrente D.P.A.

La massima

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 51 c.p., la critica politica, nell’ambito della polemica fra contrapposti schieramenti può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente “di parte”, cioè non obiettivi. Tuttavia, la critica deve pur sempre fondarsi sull’attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità.

Il commento

La sentenza che si annota trae origine, dal punto di vista fattuale, dall’uscita dal partito politico “Italia dei Valori” (IDV) di Nicola Tranfaglia, risalente al marzo del 2011, a causa delle divergenze esistenti tra quest’ultimo ed il leader del partito stesso. A seguito di tale avvenimento, si legge in sentenza, il Tranfaglia pubblicava sulla sua pagina Facebook un articolo dal titolo “Perché lascio l’IDV” e rilasciava delle interviste, riprese dalle agenzie di stampa e dai principali quotidiani, in cui scagliava delle accuse contro il leader dell’IDV e la sua gestione del partito (in particolare, affermava che si trattava di “partito personale guidato con mano di ferro da Antonio Di Pietro“).
Respingendo il ricorso, presentato dalla parte civile A.D.P., la Corte di cassazione è tornata ad esprimersi sull’intramontabile dibattito relativo al bilanciamento tra due diritti che spesso si scontrano nelle aule di giustizia: il diritto di critica politica ed il diritto di ogni individuo a preservare il proprio onore e la propria reputazione.
Dato il consolidato principio secondo cui non v’è dubbio che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell’applicazione dell’esimente di cui all’art.51 c.p., la critica politica deve sempre fondarsi sull’attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità (in tal senso, si veda Cass. Pen. sez. V, 03 dicembre 2009, n. 7419), nel caso in esame gli ermellini hanno ritenuto che i fatti attribuiti al ricorrente dal Tranfaglia non fossero fatti disonorevoli non veri. Egli, piuttosto, aveva fornito una sua interpretazione polemica della gestione del partito, sostanzialmente definendo l’IDV “un partito personale guidato con mano di ferro da D.P.”, espressioni che costituiscono libero ed incensurabile esercizio del diritto di critica politica, garantito dall’art. 21 della Costituzione.
La sentenza in esame è lo spunto per lo svolgimento di un’analisi più ampia ed approfondita sulla questione relativa all’individuazione di parametri per valutare in quali casi sussista il reato di diffamazione ed in quali, invece, operi l’esimente del diritto di critica; questione che, a monte, mette a confronto due diritti costituzionalmente tutelati: il diritto di critica, da un lato, ed il diritto all’onore e alla reputazione, dall’altro.
A ben vedere, né lo ius narrandi, né i “diritti della personalità” sono esplicitamente richiamati dalla Costituzione. Entrambi, tuttavia, sono ormai quasi unanimemente considerati come valori implicitamente riconosciuti dalla nostra Carta fondamentale.
Invero, attraverso un’interpretazione evolutiva dell’art. 21 della Costituzione, che tutela la libera manifestazione del pensiero, principio cardine di ogni ordinamento democratico il quale trova espressione anche in numerose Convenzioni internazionali (si veda, ad esempio, l’art. 10 CEDU), dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto coperto da garanzia il diritto di critica. Tuttavia, tale diritto, seppur costituzionalmente garantito, trova dei limiti desumibili dalla stessa Carta Costituzionale. Il riferimento non può che essere ai beni quali l’onore e la reputazione, che hanno, infatti, anch’essi  rilevanza costituzionale sebbene non vi sia unanimità di vedute circa il loro fondamento; se esso, cioè, vada rivenuto nell’art. 2 cost., mediante il riferimento ai diritti inviolabili della persona, o piuttosto nell’art. 3 cost., che enuncia la pari dignità sociale tra gli individui.
Ad ogni modo, l’affermazione dell’esistenza del valore costituzionale dei due beni giuridici non risolve il problema, ma anzi rende ancor meno agevole la risoluzione dei casi in cui la critica è passibile di arrecare un pregiudizio all’onore e alla reputazione altrui: pertanto, ogniqualvolta il principio sancito dall’art. 21 cost. pone in pericolo la dignità di un individuo si crea un conflitto fra due diritti parimenti garantiti in Costituzione. È evidente come non sia possibile risolvere la questione in termini di gerarchia, ma sia opportuno individuare dei parametri che consentano di esprimere un giudizio di bilanciamento che non comporti il sacrificio integrale di uno dei due diritti in questione (Vigevani, Il diritto di cronaca e di critica in Percorsi di diritto dell’informazione, Giappichelli, Torino, 2006, 59 ss.).
Ebbene, a tutela dell’onore e della dignità dell’individuo, il legislatore ha previsto i reati di ingiuria e diffamazione (artt. 594 e ss. cod. pen.).
In particolare, l’art. 595 c.p. definisce la diffamazione quale l’offesa all’altrui reputazione commessa comunicando con più persone e prevede un apparato sanzionatorio piuttosto rigoroso, specialmente qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato o sia arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (per una trattazione esaustiva e completa del reato in esame, il riferimento è a Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, CEDAM, Padova, 1995). Il bene giuridico tutelato da codesto reato è, evidentemente, la reputazione intesa quale opinione e stima di cui gode un soggetto in un determinato ambiente per qualità fisiche, personali, intellettive, professionali o altro, e non come considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio (da ultimo, Cass. Pen, sez. V, 29 ottobre 2008, n. 40359).
Trattasi di reato comune, potendo essere commesso da chiunque. Tre sono gli elementi caratterizzanti il comportamento del soggetto attivo, che devono sussistere affinché il fatto risulti penalmente rilevante: l’assenza dell’offeso, la comunicazione con più persone, l’offesa all’altrui reputazione.
Il legislatore richiede, dunque, che l’affermazione offensiva venga pronunciata in assenza dell’offeso (in caso contrario si ricadrebbe nel reato di ingiuria, di cui all’art. 594 c.p.). Ciò che rileva è l’impossibilità di ascoltare e, di conseguenza, di reagire e difendersi, da parte del soggetto passivo la cui reputazione risulta compromessa. Inoltre, è assimilato a “chi non è presente” anche chi si trova nel medesimo luogo ma non è in grado di recepire l’offesa o per la distanza, o perché occupato in altra conversazione o per eccesso di confusione o rumore: il concetto di presenza va interpretato, dunque, come possibilità di udire quanto viene detto. Tuttavia, ai fini dell’integrazione della fattispecie di reato, non è sufficiente che la comunicazione sia rivolta ad un solo interlocutore ma questa deve essere ascoltata da una pluralità di persone. È necessario che vi sia una presa di contatto con soggetti diversi al fine di renderli partecipi dei fatti lesivi della reputazione di altra persona. La divulgazione dell’affermazione offensiva, quindi, può ritenersi realizzata anche quando ci si rivolga soltanto a due ascoltatori. Inoltre, non si richiede che la propalazione delle frasi offensive venga posta in essere simultaneamente, potendo la stessa aver luogo anche in momenti diversi, purché risulti comunque rivolta a più soggetti (ex multis, Cass. Pen. sez. V, 25 febbraio 2011, n. 7408); ed ancora, la giurisprudenza ritiene soddisfatto il requisito della diffusione della notizia offensiva anche quando l’agente comunichi l’offesa ad una persona perché questa, a sua volta, la comunichi ad altri (Cass. Pen. sez. V, 18 maggio 1988, n. 1463).
I fatti, oggetto della comunicazione, possono essere anche generici; tuttavia, il legislatore attribuisce un maggior disvalore penale alla diffusione di un fatto specifico: in tali casi, il 2° comma dell’art. 595 c.p. prevede un aggravamento della pena. Per “fatto determinato” la Corte ha chiarito che deve intendersi tale quello individuabile concretamente mediante l’indicazione dell’azione o delle azioni che si vogliono commesse da taluno e non già la vaga espressione di contumelie generiche o la generica attribuzione di qualità o di attività disonoranti; deve, in altri termini, trattarsi di un fatto sufficientemente delineato nel suo carattere e nei suoi contorni, così che ne derivi quell’aspetto di più agevole credibilità, produttivo di maggior pregiudizio alla reputazione, in che si concreta la ratio dell’aggravante in questione (Cass. Pen. sez. VI, 9 maggio 1985, n. 730).
Il mezzo di comunicazione con cui si pone in essere la divulgazione è indifferente: il reato è, dunque, a forma libera.
Infine, per ciò che concerne la sussistenza dell’elemento psicologico, nei delitti di diffamazione non è necessaria l’intenzione di offendere la reputazione della persona (animus diffamandi) ma basta il dolo generico, cioè la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere l’altrui reputazione (ex plurimis, si veda Cass. Pen., sez. V, 6 giugno 1988, n. 6671).
Per poter individuare correttamente i confini del reato di diffamazione, occorre definire l’esimente in presenza della quale il reato non è configurabile: trattasi, tra gli altri, del diritto di critica inquadrabile nell’ambito di quanto disposto all’art. 51 c.p. (“esercizio di un diritto o adempimento di un dovere”). La scriminante dell’esercizio del diritto è, senza dubbio, l’istituto che riveste una maggiore considerazione relativamente ai delitti contro l’onore. A tale esimente sono, infatti, attribuiti i diritti di cronaca, di critica e di satira che, com’è facilmente intuibile,  assumono particolare rilievo nei casi di diffamazione a mezzo stampa. Nell’alveo dell’esercizio del diritto vengono, quindi, ricompresi tutti quei comportamenti che, benché astrattamente sussumibili nel reato di diffamazione, sono, per giurisprudenza e dottrina pressoché unanime, considerati penalmente irrilevanti.
In particolare, il diritto di critica si basa su di un’attività prevalentemente valutativa, consistendo in un dissenso o in un consenso, solitamente ponderato relativamente alle opinioni o alle condotte altrui, e – dal punto di vista, per così dire, intrinseco – si concreta in un esame di eventi, condotte, fenomeni, con il fine di apprezzarne il significato recondito e le conseguenze che siano a questi causalmente attribuibili.
È evidente che nel concetto di critica non può essere ricompresa la caratteristica dell’oggettività poiché essa è pur sempre un’interpretazione soggettiva, id est un’esternazione di una visione individuale degli avvenimenti. Appare, dunque, risultato di una lettura piuttosto cauta giungere a richiedere che l’attività di critica sia misurata, calcolata, oggettiva, se non financo costruttiva. Allo stesso modo, non pare potersi sostenere che la critica, per essere legittima, necessiti di un’adeguata giustificazione delle affermazioni in essa contenute, dato che l’opinione – alla stregua di qualsiasi altra manifestazione del pensiero – non è tenuta, né sul piano logico né su quello del diritto, ad obbedire ad alcun obbligo di coerenza intrinseca o formale. Da ciò ne deriva che all’esercizio della critica, è connaturata un’innata, sebbene solo eventuale, valenza aggressiva nei confronti del destinatario o di una sua attività, così che ne risulta, in modo diretto o indiretto, potenzialmente sminuito il bene della reputazione. Essa trova il suo fondamento legittimante, come già specificato, nell’art. 21 della Costituzione ma anche in altre norme costituzionali che, implicitamente, la richiamano o la presuppongono, quali l’art. 18 e 49 Cost..
La critica rappresenta, invero, la classica manifestazione, la più vera, della libertà di espressione delle idee, poiché si estrinseca in una manifestazione originale di queste ed è rappresentata da un giudizio di valore, entrambi modi di essere indispensabili per una efficace circolazione del pensiero degli uomini. Ovviamente il suo esercizio incontra dei limiti, i quali sono stati fissati nella famosa “sentenza-decalogo” del 1984 della Suprema Corte (id est Cass. Civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259). In questa pronuncia, i giudici di piazza Cavour individuano i requisiti di legittimità dell’esercizio del diritto di cronaca (valevoli anche per quello di critica) nella verità dei fatti, nella continenza della forma espositiva e nel perseguimento dell’interesse pubblico.
Relativamente al primo limite, la Cassazione ha precisato che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, nello specifico, l’esercizio del diritto di critica, pur assumendo necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, richiede che comunque le critiche trovino riscontro in una corretta e veritiera riproduzione della realtà fattuale e che, pertanto, esse non si concretino in una ricostruzione volontariamente distorta della realtà, preordinata esclusivamente ad attirare l’attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata (in merito, Cass. Pen., sez. V, 17 marzo 2006, n. 9373).
La continenza della forma espositiva esige che l’offesa arrecata non si traduca in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passiva ma sia “contenuta” nell’ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto, fermo restando che entro tali limiti, la critica, siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell’agente, può anche essere pretestuosa ed ingiustificata, oltre che caratterizzata da forte asprezza (così Cass. Pen., sez. V, 27 gennaio 2011, n. 3047). Pertanto, il limite della continenza deve ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica.
Infine, è necessario che il fatto narrato sia pertinente al potenziale interesse dell’opinione pubblica, ovvero quando abbia finalità di interesse sociale (sul tema si veda Verde, Diffamazione a mezzo stampa e l’esimente dell’esercizio del diritto, Cacucci Editore, Bari, 2009).
Considerata la sentenza da cui ha preso le mosse questa analisi, un ulteriore cenno va rivolto all’ambito specifico della critica politica. La dialettica propria della contesa politica – intesa in senso ampio, in modo da ricomprendere anche quella sindacale – trova specifica applicazione in materia di esercizio del diritto di critica, in considerazione del prevalente rilievo che viene comunemente attribuito all’interesse pubblico ad assicurare l’effettività del dialogo politico tra tutti i consociati, al fine di garantire la compiuta trasparenza dei processi di formazione delle decisioni, adottate nella gestione della “cosa pubblica”.
Sulla base di tale assunto, si è ritenuto da un lato che la tutela di chi partecipa alla vita politica sia meno intensa di quella degli altri cittadini, vale a dire che i confini della diffamazione lecita devono essere misurati in proporzione all’ambito di responsabilità politica del destinatario dell’offesa, per l’interesse pubblico al controllo sull’operato dei rappresentanti della collettività, dall’altro che sia concessa non solo la possibilità di criticare e disapprovare, anche con espressioni di asprezza e con toni incisivi, ma anche quella di denigrare e dequalificare le azioni degli avversari. Unico limite è quello dato dalla necessità di affermare e diffondere le idee e gli interessi della propria parte politica o sociale; sono in ogni caso illegittime quelle espressioni e mendaci attribuzioni denigratorie, nonché quei giudizi, pur apparentemente scherzosi o ironici, ma in realtà derisori o offensivi. Ne consegue che, comunque, l’area della reputazione oggettivamente tutelabile risulta, in tali casi, maggiormente ristretta anche se, lo si ripete, non è possibile sostenere che gli scopi della critica politica, sebbene finalizzata al controllo sull’attività di chi gestisce la “cosa pubblica”, possano giungere a rendere lecita l’affermazione di concrete ma indimostrate circostanze lesive per la reputazione altrui.
Per tali ragioni, il diritto di critica politica incontra dei limiti consistenti, in primo luogo, nella possibilità di essere esercitato solo entro e non oltre i confini della necessità della diffusione delle idee politiche professate, e dunque evitando superflue ed inutili aggressioni all’altrui sfera morale; ancora, nell’obbligo di rispettare la verità oggettiva delle affermazioni che riportano fatti determinati. Infine, un ulteriore limite è dato dall’interesse pubblico alla conoscenza dell’opinione critica stessa. Non sono, infatti, ammesse quelle manifestazioni del pensiero che trascendano la sfera pubblica, invadendo la dimensione privata o che si sostanzino in attacchi che colpiscano l’individuo non in quanto uomo politico ma in quanto persona: codesti profili sono da considerare estranei ed al di fuori dell’interesse della pubblica opinione.
A conclusione di questa breve disamina, un monito va rivolto all’interprete: nel campo della critica in genere, ed in quella politica nello specifico, resta una necessità fondamentale quella di garantire il rispetto di un minimo etico di condotta, affinché sia possibile mantenere la dialettica entro ragionevoli ambiti di rispetto e vivere civile, al fine di evitare che – con irrecuperabile danno per le istituzioni e per i consociati stessi – il contraddittorio tra le idee degeneri “a livello di contumelia e gioco al massacro” (sulla questione, il riferimento è a Bertoni, Diffamazione a partito politico, diritto di querela e libertà di critica in Cass. Pen., 1986, 1285 ss.).

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