Sospensione condizionale della pena e obbligo di restituzioni in mancanza della parte civile
Cassazione Penale, Sez. II, 29 gennaio 2014 (ud.18 dicembre 2013), n. 3958
Presidente De Crescenzio, Relatore Rago
Depositata il 29 gennaio la sentenza numero 3958 della seconda sezione penale in tema di sospensione condizionale della pena.
E’ stato affermato il principio secondo cui giudice, in mancanza della costituzione di parte civile, non può subordinare la sospensione condizionale della pena alle restituzioni, perché queste, come il risarcimento, riguardano il solo danno civile e non anche il danno criminale.
Premessa la distinzione tra le nozioni di danno criminale (che ha natura pubblicistica ed è identificabile nelle conseguenze che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene tutelato) e di danno civilistico (che ha natura privatistica e coincide con il danno che il reato arreca alle singole persone offese e del quale può essere chiesto il risarcimento), le locuzioni “obbligo di restituzioni” e “risarcimento del danno” di cui all’art. 165 c.p. – concludono i giudici – si riferiscono, infatti, al solo danno civilistico sicché, indipendentemente dalla natura giuridica del reato commesso, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dei suddetti obblighi solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui vi sia stata la costituzione di parte civile e questa abbia espressamente richiesto la condanna dell’imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni.
Nella fattispecie la Corte, con riferimento ad una condanna per appropriazione indebita di denaro e documentazione contabile e amministrativa, ha annullato la sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva subordinato la concessione del beneficio alla restituzione dei documenti e delle somme di cui all’imputazione.