Stalking: non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa – Cass. Pen. 6384/2014
Cassazione Penale, Sez. III, 11 febbraio 2014 (ud. 20 novembre 2013), n. 6384
Presidente Fiale, Relatore Orilia, P. G. Izzo
Depositata l’11 febbraio 2014 la sentenza numero 6384 in tema di stalking.
I giudici della terza sezione penale ribadiscono anzitutto come il delitto di atti persecutori – cosiddetto “stalking” (art. 612 bis cod. pen.) – sia un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 29872 del 19/05/2011 Cc. dep. 26/07/2011 Rv. 250399; Sez. 5, Sentenza n. 34015 del 22/06/2010 Cc. dep. 21/09/2010 Rv. 248412).
Il Tribunale aveva ritenuto insussistenti gli elementi di colpevolezza del reato di stalking, che richiede un perdurante stato di ansia o di paura e non già una mera ripetizione di condotte lesive, osservando come il notevole flusso telefonico (sicuramente dal contenuto minaccioso) non era univocamente sintomatico di una condotta assillante tale da ingenerare il menzionato stato psichico anche in considerazione del fatto che risultavano molte telefonate da parte della donna verso l’ex marito.
I giudici di Piazza Cavour, al contrario, hanno ritenuto che il comportamento molesto dell’ex marito posto in essere col mezzo del telefono – caratterizzato dalla molteplicità di chiamate e sms anche a contenuto minatorio o da atteggiamenti ossessivi (ad esempio, presentandosi nei luoghi frequentati dalla donna oppure contattando persone vicine alla stessa) – fosse assolutamente idoneo a generare quello stato di ansia e paura per la propria incolumità tipico dello stalking. A nulla rileva, in conclusione, nè l’esistenza di chiamate della donna nè il contesto conflittuale originato dalla crisi della relazione di coppia – dato, quest’ultimo, che non è assolutamente idoneo ad escludere o ridurre la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato in questione, ma che anzi appare assai rilevante, tant’è che l’art. 612 bis, al comma 2, prevede addirittura come aggravante l’esistenza di rapporti di coniugio o di pregressi rapporti affettivi tra le parti.