ARTICOLIDA STRASBURGO

Bruno Contrada: Strasburgo condanna l’Italia per trattamenti inumani e degradanti

Corte Europea dei diritti dell’uomo, 11 febbraio 2014
Contrada contro Italia, Ric. n. 7509/2008

Depositata l’11 febbraio 2014 la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo relativa al ricorso numero 7509 del 2008 presentato da Bruno Contrada contro l’Italia per violazione dell’art. 3 CEDU.

I giudici di Strasburgo hanno condannato l’Italia per aver tenuto in carcere Bruno Contrada, tra il 24 ottobre 2007 e il 24 luglio 2008, nonostante il suo stato di salute fosse incompatibile con il regime detentivo. Negandogli la scarcerazione per motivi di salute, in altri termini, l’Italia avrebbe violato l’articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo secondo cui «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

«Tutti i documenti presentati – hanno osservato i giudici della Corte Europea – hanno costantemente e inequivocabilmente accertato che lo stato del signor Contrada della salute era incompatibile con il regime carcerario a cui fu sottoposto. Il protrarsi della detenzione di quest’ultimo si pone pertanto in contrasto con il divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all’articolo 3 della CEDU». Con sei voti contro uno la Corte ha così ritenuto che vi è stata una violazione dell’art. 3.

Di opinione contraria il Presidente della Corte – Giudice Işıl Karakaş – secondo cui «la situazione di Contrada non era talmente grave da ritenere violato l’articolo 3 CEDU, non avendo egli subito trattamenti inumani o degradanti»; l’opinione contraria è allegata alla sentenza in base a quanto previsto dall’art. 45 § 2 della Convenzione («Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l’esposizione della sua opinione individuale») nonché all’art. 74 § 2 del Regolamento della Corte («Ogni giudice che ha partecipato all’esame del caso ha il diritto di allegare alla sentenza sia l’esposizione della sua opinione individuale, concordante o dissenziente, sia una semplice dichiarazione di dissenso»).

Redazione Giurisprudenza Penale

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