ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PENALELegilsazione speciale

Può sussistere concorso tra il delitto di omesso deposito delle scritture contabili e la bancarotta documentale

Cassazione Penale, Sez. V, 10 dicembre 2013 (ud. 25 giugno 2013), n. 49789
Presidente Marasca – Relatore Guardiano – P.M. Mura (diff.)

Massima 

Il reato di inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili, previsto dagli artt. 220 e 16 n. 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, concorre con quello di bancarotta semplice documentale, di cui all’art. 217, comma 2 e di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, del citato R.D., tutte le volte in cui la condotta di bancarotta non consista nella sottrazione, nella distruzione ovvero nella mancata tenuta delle scritture contabili, ma nella tenuta irregolare o incompleta delle stesse, ovvero in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Il commento

1. La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, affronta, tra le varie questioni, anche una tematica molto complessa: l’ipotesi dell’eventuale concorso di reati tra il delitto di omesso deposito e consegna di bilanci e di scritture contabili ed i delitti di bancarotta documentale.
Ora, con la sentenza del 08.06.2012 la Corte di Appello di Lecce confermava la pronuncia del Tribunale di Lecce, emessa in data 24.03.2010, con cui erano stati condannati, per i reati di omesso deposito dei bilanci e delle scritture contabili, di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva, il socio accomandatario nonché amministratore di diritto ed il socio di fatto ed amministratore di fatto di una società in accomandita semplice dichiarata fallita.
Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione per mancanza di motivazione e per violazione della legge penale.
In particolare, il ricorso dell’imputato condannato in qualità di socio accomandatario ed amministratore di diritto del S.a.s., presentava due motivi d’impugnazione.
Con il primo motivo di ricorso lamentava la mancanza di motivazione della sentenza di II grado relativamente al delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Sul punto se ne postulava l’insussistenza sostenendo che le irregolarità contestate avrebbero riguardato documenti differenti rispetto a quelli definibili a pieno titolo “libri o altre scritture contabili” e che non sarebbe stato provato l’elemento psicologico; cioè l’intento di compiere tali irregolarità proprio al fine di impedire dolosamente la ricostruzione del patrimonio della società. Circa il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale veniva genericamente rappresentato un difetto di ordine probatorio.
Con il secondo motivo di impugnazione, la violazione di legge e la mancanza di motivazione veniva invocata circa la negata sussistenza del concorso apparente di norme tra la bancarotta fraudolenta documentale ed il reato omissivo di deposito dei bilanci.
L’altro ricorrente, oltre a richiamare entrambe le doglianze dell’altro imputato, impugnava la sentenza d’Appello per altri due motivi.
Infatti, veniva richiesto l’annullamento della sentenza di II grado lamentando il vizio di violazione di legge per avere il collegio giudicante attribuito lo status di amministratore di fatto della società fallita senza che ne sussistessero i necessari elementi a sostegno di tale ipotesi.
Infine, con il quarto motivo, le asserite violazioni di legge ed i vizi di motivazione venivano rinvenuti nel non avere la Corte d’Appello fornito riscontro all’istanza di sospensione del processo penale, ex art. 479 c.p.p., stante la pendenza di un giudizio civile vertente sull’estensione del fallimento anche all’imputato in qualità di amministratore di fatto.

2. Gli Ermellini con la sentenza n. 49789 del 10 dicembre 2013 (ud. 25 giugno 2013), hanno integralmente rigettato tutti i motivi di doglianza di entrambi i ricorsi presentati dagli imputati.
In effetti, i motivi di impugnazione vertenti sull’insussistenza degli elementi costitutivi dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale sono stati dichiarati inammissibili in ragione del fatto che nei ricorsi non sarebbero stati trascritti i motivi d’appello che il Giudice di II grado non avrebbe valutato. Questo perché, in ragione del c. d. “principio dell’autosufficienza del ricorso”, affermato dalla giurisprudenza civile e confermato anche in sede penale, “è onere del ricorrente suffragare la validità dell’assunto mediante la completa allegazione ovvero la trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto dedotto), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il “fumus” del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso” (Cass. Pen., Sez. I 17/01/2011, n. 5833. Sul punto cfr. Cass., Sez. I, 18/03/2008, n. 16706; Cass., Sez. I, 22/01/2009, n. 6112; Cass., Sez. I, 29/11/2007, n. 47499; Cass., Sez. feriale, Sent. 13/09/2007, n. 37368; Cass., Sez. I (Ord.), 18/05/2006, n. 20344).
Inoltre, escludendo qualsiasi tipo di carenza di motivazione, in riferimento al reato di bancarotta fraudolenta documentale, la Suprema Corte ha ribadito che secondo i giudici di merito tale fattispecie delittuosa è integrata sia nel caso in cui le scritture contabili siano state tenute in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, sia qualora sia stato talmente difficile per gli organi fallimentari risalire alla reale situazione patrimoniale societaria da dovere ricorrere a documenti diversi rispetto alle annotazioni dei libri contabili. Quindi, l’utilizzo di tali documenti per così dire “non formali” costituirebbe già di per sé un sintomo dell’integrazione criminosa.
Circa poi la prova, in via presuntiva, di una distrazione dolosa nella bancarotta fraudolenta patrimoniale, gli Ermellini hanno condiviso la scelta interpretativa operata dai giudici di merito, peraltro conforme rispetto alla giurisprudenza prevalente, affermando che è certamente determinante a tal fine il mancato ed ingiustificato reperimento dei beni della società che erano nella disponibilità dell’amministratore.
I giudici della Suprema Corte hanno di seguito riferito che, secondo la pronuncia della Corte d’Appello, con la sentenza di fallimento, il fallito sarà certamente responsabile sia dell’eventuale omessa tenuta dei libri contabili che del mancato deposito del bilancio. Sarebbe, quindi, da escludere qualsiasi valore esimente all’omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie in rapporto agli adempimenti connessi al bilancio. Allo stesso modo, l’omesso deposito del bilancio e delle altre scritture contabili obbligatorie costituiranno fattispecie criminose autonome e non potranno essere valutati quale reato continuato del delitto di bancarotta documentale semplice.
Secondo l’interpretazione dei Giudici di merito, conforme ad un vecchio orientamento giurisprudenziale, i delitti di inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili, ex art. 220, art. 16, n. 3 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267 ed il reato di bancarotta semplice documentale ex art. 217 n. 2, possono sia concorrere tra loro che con i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, poiché caratterizzati da elementi costitutivi ben distinti.
Sul punto la Suprema Corte prende, però, le distanze rappresentando che la fattispecie ex art. 217 della Legge Fallimentare, ricomprenderebbe gli elementi costitutivi dei delitti di cui all’art. 220 ed all’art. 16, n. 3 in ragione del fatto che di fronte alla mancata tenuta delle scritture contabili non si può, poi, pretendere che siano consegnate al curatore (cfr. Cass. Pen. Sez. V, 04 Aprile 2011 – ud. 17-02-2011- Sent. n. 13550). In tal senso, infatti, in dottrina si è affermato che una volta accertata l’omessa tenuta delle scritture, risultando inesigibile l’obbligo di consegna delle stesse, troverebbe sicuramente applicazione la fattispecie di cui alla bancarotta semplice in virtù del principio di specialità di cui all’art. 15 c.p. (in tal senso in dottrina BRICCHETTI R. – PISTORELLI L., La bancarotta e gli altri reati fallimentari. Dottrina e giurisprudenza, 2011, Milano, 312).
In forza del medesimo ragionamento, il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso tramite la sottrazione documentale, benché peculiare per quanto attiene l’elemento psicologico, assorbe il delitto di mancato adempimento dell’obbligo di deposito delle scritture contabili.
La situazione è invece differente nel caso in cui le scritture contabili, né omesse né distrutte né sottratte, siano invece tenute in modo difforme rispetto alle precise disposizioni di legge; in questo caso sarà certamente integrato anche il reato di inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili poiché, comunque, mettere a disposizioni tali documenti anche se parziali può essere utile ai fini della ricostruzione patrimoniale.
La Suprema Corte conclude quindi sostenendo che il reato di inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili previsto ex art. 220 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e art. 16, n. 3, concorrerà con i delitti di bancarotta semplice documentale, ex art. 217, II comma, L.F., e di bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, I comma, n. 2, L.F., tutte le volte in cui la condotta criminosa consista nella tenuta irregolare della documentazione societaria.
Circa poi la censura in merito alla qualificazione dell’amministratore di fatto, la Suprema Corte ribadisce che, ai fini della rilevanza giuridica, è sufficiente rinvenire un esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici dell’attività gestoria, quali la stipula di contratti, la ricezione pagamenti in nome e per conto della società fallita, etc.
Anche l’ultimo motivo di ricorso viene rigettato, poiché se è vero che il giudice penale possa disporre la sospensione del processo quando sia in corso il procedimento civile volto ad accertare lo “status” di fallito, resta tuttavia un potere discrezionale.

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