Sequestro di persona: la possibilità di fuga non fa sempre venir meno la configurabilità del reato
Cassazione Penale, Sez. IV, 19 febbraio 2014 (ud. 6 dicembre 2013), n. 7962
Presidente Zecca, Relatore Bianchi, P. G. Delehaye
Con la sentenza numero 7962, depositata il 19 febbraio 2014, la quarta sezione penale si è pronunciata in merito alla configurabilità del reato sequestro di persona.
I giudici prendono le mosse ribadendo che ai fini della configurabilità del delitto di sequestro di persona, non è richiesto necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo invece sufficiente che l’attività, anche meramente intimidatoria, o l’adozione di misure idonee ad impedire o scoraggiare l’allontanamento dai luoghi ove si intenda trattenere la vittima, sia tale da determinare la privazione della libertà fisica della stessa, tenuto conto delle sue specifiche capacità di reazione.
La Corte prende poi in considerazione la circostanza – sottolineata dal ricorrente e riconosciuta dalla stessa Corte di Appello – tale per cui la persona offesa aveva avuto, in diverse circostanze, la possibilità di sottrarsi alla privazione di libertà: in più di una circostanza – sostiene, infatti, il ricorrente – la ragazza avrebbe potuto fuggire o chiedere aiuto, il che sarebbe sufficiente per escludere la fattispecie di reato in considerazione.
Ebbene, la possibilità di fuga – hanno affermato i giudici di legittimità – non fa venir meno la configurabilità del reato ove sia attuabile in maniera artificiosa, con iniziative imprudenti ovvero con qualsiasi altra condotta che induca la vittima a rinunciarvi nel timore di ulteriori pericoli: il reato, infatti, non può essere escluso dal fatto che il sequestratore abbia consentito alla ragazza di allontanarsi con il proprio motorino – così consentendone la fuga – avendo già i giudici di appello evidenziato come la giovane avesse cercato di difendersi dalla difficile situazione in cui si era venuta a trovare mostrando remissività, riuscendo in tal modo evidentemente ad ottenere la resipiscenza dell’imputato o comunque che lo stesso le riconoscesse la libertà di scelta, il che però tuttavia non esclude la rilevanza del diverso comportamento dal medesimo in precedenza tenuto.