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In tema di infortuni sul lavoro ed interruzione del nesso causale – Cass. Pen. 8096/2014

Cassazione Penale, Sez. IV, 20 febbraio 2014 (ud. 29 gennaio 2014), n. 8096
Presidente Zecca, Relatore Iannello, P. G. Viola (concl. conf.)

Depositata il 20 febbraio 2014 la sentenza numero 8096 in tema di infortuni sul lavoro ed interruzione del nesso causale.

Questi, in breve, i fatti: nel corso dei lavori di ristrutturazione di un capannone in relazione ai quali la ditta appaltatrice aveva subappaltato alla società Belbo Gru la sostituzione dei vecchi pannelli prefabbricati posti a copertura dell’immobile, essendo stato già montato un primo pannello, la persona offesa vi saliva sopra, spostandosi dal ponteggio allestito sul perimetro esterno del capannone, mentre era in corso la movimentazione del secondo pannello agganciato alla gru, per guidarne la fase di appoggio: in tale frangente tale secondo pannello, che già si trovava a circa 1,5 mt dagli appoggi definitivi, era collassato andando a sfondare il pannello già posto in opera, così determinando la caduta del soggetto che, precipitato da un’altezza di circa 6 mt nella parte interna del capannone, riportava gravi lesioni.

L’imputato – chiamato a rispondere dell’infortunio nella sua qualità di socio accomandatario con delega per la sicurezza del lavoro – proponeva ricorso in Cassazione contro le sentenze di condanna deducendo, tra i vari motivi, anche quello riguardante l’interruzione del nesso causale: secondo il ricorrente, diversamente da quanto opinato in sentenza, la condotta della persona offesa – improvvisa, non dovuta e imprevedibile – aveva assunto il carattere della abnormità, tale da configurare evento idoneo a interrompere il nesso causale con la contestata omissione.

La pronuncia è conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità.

In particolare la Corte, dopo aver ribadito il principio ormai consolidato secondo cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (v. Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009 – dep. 23/02/2010, Iglina, Rv. 246695; Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 250710) hanno osservato che, nel caso di specie, lo scavalcamento del ponteggio da parte dell’infortunato ed il suo spostamento sul pannello già collocato sul sito di destinazione fu una manovra, sicuramente imprudente (tenuto anche conto della pregressa esperienza professionale del socio-lavoratore), ma niente affatto abnorme od esorbitante dal procedimento lavorativo, essendo anzi pienamente funzionale allo scopo prioritario ed essenziale di tale procedimento, cioè la corretta collocazione dei pannelli o lo sgancio degli stessi dalla gru.

 

Redazione Giurisprudenza Penale

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