Escluso il concorso tra associazione e riciclaggio per beni provenienti dal reato associativo
Cassazione Penale, Sezioni Unite, udienza 27 febbraio 2014
Presidente Santacroce, Relatore Cassano
Si segnala ai lettori la notizia della decisione delle Sezioni Unite in merito alla configurabilità del concorso tra riciclaggio e associazioni di tipo mafioso per i beni provenienti dallo stesso reato associativo.
Come avevamo anticipato nelle scorse settimane, infatti, il 28 novembre 2013 con l’ordinanza numero 47221 era stata rimessa alle sezioni Unite la seguente questione di diritto:
«Se sia configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648 bis o 648 ter cod. pen. e quello di cui all’art. 416 bis cod. pen., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa».
- 648-bis – Riciclaggio
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
- 648-ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
Ieri, 27 febbraio 2014, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risposto al quesito fornendo soluzione NEGATIVA.
Naturalmente, per conoscere le ragioni che hanno portato le Sezioni Unite ad escludere il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648 bis o 648 ter cod. pen. e quello di cui all’art. 416 bis cod. pen. nei casi in cui la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa si dovrà attendere il deposito delle motivazioni.