ARTICOLIDelitti contro il patrimonioDIRITTO PENALEParte speciale

Sui presupposti dell’impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Cassazione Penale, Sez. II, 25 febbraio 2014 (ud. 5 novembre 2013), n. 9026
Presidente Gentile, Relatore Beltrani

Si segnala alla attenzione dei lettori un’interessante pronuncia della seconda sezione (relatore Cons. Beltrani) relativa all’ambito di operatività della fattispecie di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648 ter c.p. (chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493).

Con la sentenza in annotazione i giudici di legittimità si sono soffermati, in particolare, sulla nozione di “attività economiche o finanziarie” fornendo soluzione al quesito se per tali tipologie di attività dovessero intendersi solo quelle svolte professionalmente oppure anche quelle occasionali o sporadiche.

I giudici in motivazione (v. punto 7.3.4) prendono le mosse osservando come il Legislatore, attraverso tale norma, abbia inteso tutelare la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dalla immissione di somme di provenienza illecita nei normali circuiti economici e finanziari, nel senso che – come sostenuto da autorevole dottrina – si vuole in tal modo impedire che l’ordine economico possa subire gravi turbamenti, anche sotto forma di violazione del principio della libera concorrenza, posto che la disponibilità di ingenti risorse a costi inferiori a quelli dei capitali leciti consente alle imprese criminali di raggiungere più facilmente posizioni monopolistiche.

Ciò posto – prosegue la Corte – deve ritenersi che la fattispecie di reato in questione sussista anche quando l’attività di reimpiego del danaro o degli altri beni provenienti da delitto non sia volta ad ostacolare l’individuazione o l’accertamento della provenienza illecita dei beni.

Conseguenza sarà che l’ambito di operatività dell’art. 648-ter c.p. ricomprende l’impiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie non soltanto svolte professionalmente (come pur sostenuto da autorevole dottrina) ma anche sporadicamente od occasionalmente: a ciò – precisano i giudici – induce inequivocabilmente la previsione di una circostanza aggravante ad hoc – quella di cui al comma 2 – per i fatti commessi nell’esercizio di una attività professionale.

In conclusione, questi i principi di diritto affermati:

  1. «integra il delitto di cui all’art. 648 ter c.p. anche l’impiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie svolte non professionalmente, ma sporadicamente o occasionalmente;
  2. «integra il delitto di cui all’art. 648 ter c.p. anche l’impiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie illecite».

Redazione Giurisprudenza Penale

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