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In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore separato

Cassazione Penale, Sez. VI, 3 marzo 2014 (ud. 12 febbraio 2014), n. 10110
Presidente Conti, Relatore Citterio, P. G. Baldi 

Depositata il 3 marzo 2014 la pronuncia numero 10110 della sesta sezione penale in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Il ricorso poneva ai giudici di legittimità la seguente questione di diritto: se la fattispecie penale prevista dalla L. n. 54 del 2006, art. 3, sia applicabile anche alle condotte protrattesi oltre la data di sua entrata in vigore ma rispetto ad obblighi di contribuzione imposti da provvedimenti giurisdizionali deliberati in tempo precedente, quando le parti non si siano avvalse della facoltà indicata dall’art. 4 della stessa legge.

Il quesito – osservano i giudici – deve avere risposta positiva.
L’art. 3 prevede che “In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies”. Gli obblighi di natura economica cui l’art. 3, fa riferimento sono quelli previsti originariamente dall’art. 155 c.c., nella loro ratio legis e nel loro contenuto sostanzialmente invariati nelle successive formulazioni, L. n. 54 del 2006, ex art. 1, e D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 5, comma 1, e art. 55, del resto costituendo applicazione del corrispondente obbligo previsto dall’art. 30 Cost., comma 1.
Come già affermato da questa Corte suprema, con la disposizione della L. n. 54 del 2006, art. 3, il legislatore ha consapevolmente inteso superare la precedente discrasia di trattamento che si realizzava nella tutela dell’adempimento, in favore dei figli minori, dell’obbligo gravante sul genitore separato rispetto al genitore divorziato (Sez. 6, sentenze n. 46750/2012, 36263/2011, 16458/2011).
Non vi è alcun nesso tra la possibilità offerta dalla disciplina transitoria indicata dall’art. 4 (che attiene agli aspetti civilistici nella loro complessiva articolazione, in particolare, pur se non solo, quanto all’affidamento congiunto ed alla sua concreta nuova regolamentazione, come significativamente confermato dal richiamo contestuale all’art. 710 c.p.c., e L. n. 898 del 1970, art. 9) e la nuova rilevanza penale delle condotte di violazione degli obblighi economici afferenti il mantenimento dei figli, a prescindere dall’essere venuti meno i mezzi di sussistenza. La seconda, infatti, non assegna la tutela penale alla violazione di nuovi obblighi dei genitori verso i figli, previsti dallaL. n. 54 del 2006, ma estende anche al regime della separazione (per quanto rileva in questo processo) la tutela apprestata per il regime del divorzio al mero inadempimento degli obblighi già in precedenza previsti. Una nuova tutela, pertanto, che si riferisce alla condotta di omesso adempimento dell’obbligo in atto, per provvedimento giurisdizionale efficace, di versamento di somma periodica in favore del mantenimento dei figli. Tale la struttura della norma, è del tutto irrilevante il momento in cui il provvedimento giurisdizionale che quell’obbligo ha fatto sorgere è stato deliberato: ciò che solo rileva è che sussista un attuale ed efficace obbligo di corresponsione di somme in favore dei figli da parte del genitore e che lo stesso, ovviamente con condotta successiva all’entrata in vigore della disciplina che ha introdotto la nuova fattispecie di reato, non sia stato integralmente osservato.

Deve pertanto affermarsi il principio di diritto secondo cui la fattispecie penale relativa alla violazione degli obblighi di natura economica da parte del genitore separato, prevista dall’art. 3 della legge dell’8 febbraio 2006 n.54, si applica anche alle condotte protrattesi oltre la data dell’entrata in vigore della norma ma rispetto ad obblighi di contribuzione imposti da provvedimenti giurisdizionali deliberati in epoca precedente, quando le parti non abbiano chiesto l’applicazione della nuova legge, come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 4 della stessa.

Nella medesima sentenza i giudici hanno, inoltre, affermato che la pena per il reato di cui all’art. 3 della legge dell’8 febbraio 2006 n. 54, è quella alternativa prevista dal primo comma dell’art. 570 cod. pen.

Redazione Giurisprudenza Penale

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